Art. 6
Interventi di pronto ripristino
sul patrimonio edilizio privato
1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla
popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio
edilizio privato danneggiato non gravemente, da parte dei nuclei
familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia
stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti
autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui
in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci,
e' autorizzato ad assegnare un contributo per la realizzazione degli
interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di
agibilita' degli immobili, nel limite economico massimo di €
25.000,00 per unita' immobiliare ed in alternativa al contributo
riconosciuto per l'autonoma sistemazione ovvero ad altre forme di
assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera che possono
continuare ad essere erogate per il tempo necessario alla
realizzazione degli interventi e comunque non oltre i 120 giorni
dalla data di presentazione della CILA.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in caso di immobili
condominiali, il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare
altresi' un contributo massimo di € 25.000,00 per il ripristino delle
parti comuni dei fabbricati.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i soggetti
interessati devono presentare la scheda AeDES dalla quale risulti che
l'unita' strutturale cui appartiene l'unita' immobiliare, abbia un
esito B o C, l'attestazione di deposito della CILA al comune, una
dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che
documenti il nesso di causalita' tra gli eventi sismici in argomento
e lo stato della struttura, con l'individuazione dei danni e la
valutazione economica degli interventi da effettuare. I contributi,
di cui al comma 1 non possono essere concessi nel caso in cui la
documentazione sia presentata oltre il termine di cui al primo
periodo.
4. I comuni verificano che le istanze corrispondano ad unita'
abitative ricomprese in unita' strutturali classificate non agibili
secondo gli esiti scaturiti dalla verifica effettuata con le schede
AeDES e le relative procedure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014.
Inoltre, stabiliscono il contributo massimo concedibile, nei limiti
previsti dal comma 1.
5. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' disciplinata
con provvedimento del Commissario delegato.
6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti solo nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste.