Art. 7
Prime misure economiche
e ricognizione dei fabbisogni ulteriori
1. Il Commissario delegato identifica entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui
alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza,
nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere c) e
d), del medesimo articolo.
2. Per ciascun intervento di cui al comma 1, fatto salvo quanto
previsto al comma 3, il Commissario delegato indica il comune e la
localita', la descrizione e la relativa durata nonche' le singole
stime di costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo
dell'evento calamitoso di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al
tessuto economico e sociale nei confronti delle attivita' economiche
e produttive direttamente interessate dall'evento calamitoso citati
in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato, anche
per il tramite dei soggetti attuatori dal medesimo individuati,
definisce per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine
necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento
della protezione civile con successivo provvedimento, nel limite
massimo di € 25.000,00.
4. All'esito dell'attivita' di ricognizione di cui al comma 1, a
valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui
all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il
Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai
beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative
fissati con proprio provvedimento.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste.