Art. 9
Misure urgenti per l'assistenza abitativa in zone rurali
1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' economiche
e produttive preesistenti, ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa ubicata in zone rurali sia stata
distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in
esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a
seguito dell'eccezionale evento sismico di cui in premessa, il
Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato,
su richiesta dei predetti nuclei familiari e in alternativa al
contributo di cui agli articoli 4 o 7, ovvero di qualsiasi altra
forma di assistenza abitativa, a fornire appositi container da
installare in prossimita' della medesima abitazione fino al
ripristino dell'immobile e comunque non oltre la vigenza dello stato
di emergenza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato,
avvalendosi dei comuni interessati, provvede, anche ricorrendo al
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ed in
deroga ai limiti ivi previsti, all'acquisizione, anche mediante
noleggio, dei predetti container ed alla realizzazione delle
pertinenti opere di urbanizzazione, anche avvalendosi delle
disposizioni di cui all'art. 2 ed in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, fatte salve le prescrizioni in materia
antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela
del rischio idrogeologico.
3. Agli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art.
15.