Art. 2 
 
  1.  I  limiti  massimi  del  compenso   spettante   ai   componenti
dell'organo di revisione economico-finanziaria, come  determinato  in
base al presente decreto, sono da intendersi al netto  dell'IVA  (nei
casi in cui il revisore sia  soggetto  passivo  dell'imposta)  e  dei
contributi previdenziali  posti  a  carico  dell'ente  da  specifiche
disposizioni di legge.