Art. 3 1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi. 2. Le modalita' di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilita' sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attivita' dell'organo di revisione. 3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove cio' si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.