Art. 3 
 
  1. Ai componenti  dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria
dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune  ove  ha
sede  l'ente,  spetta   il   rimborso   delle   spese   di   viaggio,
effettivamente sostenute, per  la  presenza  necessaria  o  richiesta
presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle  proprie  funzioni,
nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito
al netto degli oneri fiscali e contributivi. 
  2. Le modalita' di calcolo dei  rimborsi  se  non  determinate  dal
regolamento di  contabilita'  sono  fissate  nella  deliberazione  di
nomina o in  apposita  convenzione  regolante  lo  svolgimento  delle
attivita' dell'organo di revisione. 
  3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove cio' si renda
necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute per  il  vitto  e  l'alloggio  nella  misura
determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.