Art. 2 
 
               Criteri e modalita' per la concessione 
                         dell'anticipazione 
 
  1.  L'anticipazione  concessa  a  ciascun   ente   richiedente   e'
determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite
di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge. 
  2. L'anticipazione richiesta e'  erogata,  mediante  operazione  di
giro fondi sulla contabilita'  speciale,  sotto  conto  infruttifero,
intestata  all'ente  locale,  in  un'unica  soluzione  entro quindici
giorni  successivi  alla  data  del  presente  decreto   e   imputata
contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311  «Mutui  e
prestiti ad enti del settore pubblico»).