Art. 3 
 
          Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 
 
  1.  L'anticipazione  ricevuta  dagli  enti   richiedenti   di   cui
all'allegato A del presente decreto, e'  restituita  in  dieci  anni,
decorrenti  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  erogata
l'anticipazione, con rate annuali di pari importo. 
  2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve
essere  previsto  nel  bilancio  di  previsione   di   ciascun   ente
beneficiario. 
  3. La restituzione dell'anticipazione e'  effettuata  entro  il  31
marzo  di  ciascun  anno,  mediante  operazione  di  girofondi  sulla
apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione di  cui
all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4. In caso di mancata  restituzione  delle  rate  annuali  entro  i
termini previsti, una  pari  somma  e'  recuperata  dalle  risorse  a
qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno. 
  5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra
i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e  prestiti
ad enti del settore pubblico»). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 dicembre 2018 
 
                                      Il Capo del Dipartimento        
                                per gli affari interni e territoriali 
                                              Belgiorno               
 
      Il Capo del Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato 
              Franco