Art. 15 
 
 
          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo  il  comma  2-ter  e'  inserito  il  seguente:  «2-quater.  AgID
individua, nell'ambito delle Linee  guida,  criteri  e  modalita'  di
attuazione dei commi 2-bis e  2-ter,  prevedendo  che  ogni  pubblica
amministrazione dia conto annualmente delle  attivita'  previste  dai
predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 11,
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.» 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 15 (Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. La
          riorganizzazione strutturale e gestionale  delle  pubbliche
          amministrazioni volta al perseguimento degli  obiettivi  di
          cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche  attraverso  il
          migliore  e   piu'   esteso   utilizzo   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di  una
          coordinata strategia che garantisca  il  coerente  sviluppo
          del processo di digitalizzazione. 
              2.  In   attuazione   del   comma   1,   le   pubbliche
          amministrazioni provvedono in particolare a  razionalizzare
          e semplificare i procedimenti amministrativi, le  attivita'
          gestionali, i documenti, la modulistica,  le  modalita'  di
          accesso e di  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
          cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione  avvenga
          in  conformita'  alle  prescrizioni  tecnologiche  definite
          nelle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
              2-bis. Le pubbliche amministrazioni  nella  valutazione
          dei progetti di  investimento  in  materia  di  innovazione
          tecnologica  tengono   conto   degli   effettivi   risparmi
          derivanti  dalla  razionalizzazione  di  cui  al  comma  2,
          nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. 
              2-ter.  Le  pubbliche   amministrazioni,   quantificano
          annualmente,  ai  sensi  dell'articolo  27,   del   decreto
          legislativo  27  ottobre   2009,   n.   150,   i   risparmi
          effettivamente conseguiti in attuazione delle  disposizioni
          di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono  utilizzati,  per
          due terzi secondo quanto previsto dall'articolo  27,  comma
          1, del citato decreto legislativo n.  150  del  2009  e  in
          misura pari ad un terzo per il finanziamento  di  ulteriori
          progetti di innovazione. 
              2-quater.  AgID  individua,  nell'ambito  delle   Linee
          guida, criteri e modalita' di attuazione dei commi 2-bis  e
          2-ter, prevedendo che  ogni  pubblica  amministrazione  dia
          conto annualmente delle  attivita'  previste  dai  predetti
          commi nella relazione sulla gestione  di  cui  all'articolo
          11, comma 6, del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
          118. 
              3.La  digitalizzazione  dell'azione  amministrativa  e'
          attuata  dalle  pubbliche  amministrazioni  con   modalita'
          idonee  a  garantire  la  partecipazione  dell'Italia  alla
          costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico
          di dati e servizi fra le amministrazioni dei  Paesi  membri
          dell'Unione europea.». 
              3-bis. - 3-octies.».