Art. 20
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il documento
informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi
e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,
previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo
71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e
immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca,
la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi,
l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili
in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,
integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformita' alle Linee guida.».
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata
o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica,
salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito
degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa,
anche regolamentare, in materia di processo telematico.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo
71» sono sostituite dalle seguenti: «con le Linee guida» e l'ultimo
periodo e' soppresso.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20 (Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici). - 1.
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma
digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi
dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la
sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e,
in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita'
all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche
di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La
data e l'ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee
guida.
1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica
qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare
di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il
deposito degli atti e dei documenti in via telematica
secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di
processo telematico.
2.
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono
stabilite con le Linee guida.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 71.».