Art. 21 
 
 
          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni
relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale»; 
  b) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
  c) al comma 2-bis sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di  cui  all'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 21 (Ulteriori disposizioni relative ai  documenti
          informatici, sottoscritti con firma  elettronica  avanzata,
          qualificata o digitale). - 1. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata,  le
          scritture private di cui all'articolo  1350,  primo  comma,
          numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
          informatico, sono sottoscritte, a  pena  di  nullita',  con
          firma elettronica qualificata o  con  firma  digitale.  Gli
          atti di cui  all'articolo  1350,  numero  13),  del  codice
          civile  redatti  su   documento   informatico   o   formati
          attraverso i procedimenti informatici sono sottoscritti,  a
          pena  di  nullita',   con   firma   elettronica   avanzata,
          qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori
          modalita'  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  primo
          periodo. 
              2-ter.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico
          redatto  su  documento  informatico  e'  sottoscritto   dal
          pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata
          o digitale. Le  parti,  i  fidefacenti,  l'interprete  e  i
          testimoni sottoscrivono personalmente l'atto,  in  presenza
          del pubblico ufficiale, con firma avanzata,  qualificata  o
          digitale ovvero con firma autografa acquisita  digitalmente
          e allegata agli atti. 
              3. 
              4. 
              5.  Gli  obblighi   fiscali   relativi   ai   documenti
          informatici ed alla loro riproduzione su  diversi  tipi  di
          supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
          o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie.».