Art. 23 
 
 
          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Al comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti
che procedono all'apposizione del  contrassegno  rendono  disponibili
gratuitamente  sul  proprio  sito   Internet   istituzionale   idonee
soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). -
          1. Le copie su supporto analogico di documento informatico,
          anche  sottoscritto   con   firma   elettronica   avanzata,
          qualificata  o  digitale,   hanno   la   stessa   efficacia
          probatoria dell'originale da cui sono  tratte  se  la  loro
          conformita' all'originale in tutte  le  sue  componenti  e'
          attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
              2. Le copie e gli estratti su  supporto  analogico  del
          documento  informatico,  conformi   alle   vigenti   regole
          tecniche,   hanno   la    stessa    efficacia    probatoria
          dell'originale se la loro conformita' non e'  espressamente
          disconosciuta.  Resta  fermo,  ove  previsto  l'obbligo  di
          conservazione dell'originale informatico. 
              2-bis. Sulle copie analogiche di documenti  informatici
          puo' essere apposto a stampa un  contrassegno,  sulla  base
          dei  criteri  definiti  con  le  regole  tecniche  di   cui
          all'articolo 71, tramite il quale e' possibile accedere  al
          documento informatico, ovvero verificare la  corrispondenza
          allo stesso della copia analogica. Il contrassegno  apposto
          ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli  effetti
          di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale
          e non puo' essere richiesta la produzione  di  altra  copia
          analogica  con  sottoscrizione   autografa   del   medesimo
          documento   informatico.   I   soggetti    che    procedono
          all'apposizione  del   contrassegno   rendono   disponibili
          gratuitamente  sul  proprio  sito  internet   istituzionale
          idonee  soluzioni  per   la   verifica   del   contrassegno
          medesimo.».