Art. 28 
 
 
          Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I  soggetti  che
intendono  fornire   servizi   fiduciari   qualificati   o   svolgere
l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata o di  gestore
dell'identita' digitale di cui all'articolo  64  presentano  all'AgID
domanda di qualificazione, secondo le modalita' fissate  dalle  Linee
guida. I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di  conservatore
di   documenti   informatici   presentano   all'AgID    domanda    di
accreditamento, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida.»; 
  b) al comma 2, le  parole:  «Regolamento  eIDAS.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Regolamento eIDAS, deve avere  natura  giuridica  di
societa' di capitali e deve disporre dei requisiti  di  onorabilita',
tecnologici e organizzativi, nonche' delle garanzie assicurative e di
eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume  dell'attivita'
svolta e alla responsabilita' assunta nei confronti dei propri utenti
e dei terzi. I predetti  requisiti  sono  individuati,  nel  rispetto
della disciplina europea, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentita l'AgID. Il predetto decreto determina  altresi'
i criteri per la fissazione delle  tariffe  dovute  all'AgID  per  lo
svolgimento delle  predette  attivita',  nonche'  i  requisiti  e  le
condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma  1  da
parte di amministrazioni pubbliche.»; 
  c) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  29  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 29 (Qualificazione  e  accreditamento).  -  1.  I
          soggetti   che   intendono   fornire   servizi    fiduciari
          qualificati o svolgere  l'attivita'  di  gestore  di  posta
          elettronica  certificata  o   di   gestore   dell'identita'
          digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda
          di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee
          guida. I soggetti che  intendono  svolgere  l'attivita'  di
          conservatore di documenti informatici  presentano  all'AgID
          domanda di accreditamento,  secondo  le  modalita'  fissate
          dalle Linee guida. 
              2.  Il  richiedente  deve  trovarsi  nelle   condizioni
          previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS, deve avere
          natura giuridica di societa' di capitali  e  deve  disporre
          dei requisiti di onorabilita', tecnologici e organizzativi,
          nonche'  delle  garanzie  assicurative   e   di   eventuali
          certificazioni, adeguate rispetto al volume  dell'attivita'
          svolta e alla responsabilita'  assunta  nei  confronti  dei
          propri utenti e dei  terzi  .  I  predetti  requisiti  sono
          individuati, nel rispetto  della  disciplina  europea,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentita
          l'AgID. Il predetto decreto determina  altresi'  i  criteri
          per la fissazione delle  tariffe  dovute  all'AgID  per  lo
          svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
          le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui  al
          comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche. 
              3. (abrogato) 
              4. La domanda di qualificazione o di accreditamento  si
          considera   accolta   qualora    non    venga    comunicato
          all'interessato il provvedimento di diniego  entro  novanta
          giorni dalla data di presentazione della stessa. 
              5. Il termine di cui al comma 4,  puo'  essere  sospeso
          una  sola  volta  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
          richiesta  di  documenti  che  integrino  o  completino  la
          documentazione  presentata  e  che  non  siano  gia'  nella
          disponibilita' di AgID o che  questo  non  possa  acquisire
          autonomamente.  In  tale  caso,  il  termine   riprende   a
          decorrere dalla  data  di  ricezione  della  documentazione
          integrativa. 
              6. A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda,  AgID
          dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito  elenco
          di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso  e  consultabile
          anche in via telematica, ai  fini  dell'applicazione  della
          disciplina in questione. 
              7. 
              8. 
              9. Alle attivita' previste dal presente articolo si  fa
          fronte nell'ambito delle risorse di  AgID,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.».