Art. 31 
 
 
        Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo  periodo,  le  parole  «,  limitatamente  alle
attivita'  di  conservazione  di   firme,   sigilli   o   certificati
elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai conservatori accreditati», le parole «Regolamento
eIDAS e o» sono sostituite dalle  seguenti:  «Regolamento  eIDAS  o»,
dopo le parole «del  presente  Codice»  sono  inserite  le  seguenti:
«relative alla prestazione dei predetti  servizi»,  le  parole  «euro
4.000,00» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro  40.000,00»  e  le
parole  «euro  40.000,00»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «euro
400.000,00»; 
  b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Le
violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e
gli interessi di una pluralita' di utenti o relative a  significative
carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di  servizio  si
considerano gravi.  AgID,  laddove  accerti  tali  gravi  violazioni,
dispone  altresi'  la  cancellazione  del  fornitore   del   servizio
dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o
qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.»; 
  c) al comma 1-bis, le parole «, prima di irrogare» sono  sostituite
dalla seguente: «irroga», le parole «, diffida» sono sostituite dalle
seguenti: « e diffida» e le  parole  «dal  Regolamento  eIDAS  o  dal
presente Codice, fissando un  termine  e  disciplinando  le  relative
modalita' per  adempiere»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla
disciplina vigente»; 
  d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi i casi di
forza  maggiore  o  di  caso  fortuito,  qualora  si   verifichi   un
malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al  comma  1
che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di  mancata
o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID  o  agli
utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma  3,  lettera  m-bis),  AgID,
ferma restando l'irrogazione delle sanzioni  amministrative,  diffida
altresi' i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare  la  regolarita'
del  servizio  o  ad  effettuare  le   comunicazioni   previste.   Se
l'interruzione  del  servizio  ovvero  la  mancata   o   intempestiva
comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente
alla  prima  diffida  si  applica  la  sanzione  della  cancellazione
dall'elenco pubblico.». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 32-bis (Sanzioni  per  i  prestatori  di  servizi
          fiduciari qualificati, per i gestori di  posta  elettronica
          certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per  i
          conservatori). - 1. L'AgID puo' irrogare ai  prestatori  di
          servizi  fiduciari  qualificati,  ai   gestori   di   posta
          elettronica certificata, ai gestori dell'identita' digitale
          e ai conservatori  accreditati,  che  abbiano  violato  gli
          obblighi  del  Regolamento  eIDAS  o  del  presente  Codice
          relative alla prestazione dei  predetti  servizi,  sanzioni
          amministrative in relazione alla gravita' della  violazione
          accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza, per
          importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro
          400.000,00, fermo restando il diritto al  risarcimento  del
          maggior danno. Le violazioni del presente Codice  idonee  a
          esporre  a  rischio  i  diritti  e  gli  interessi  di  una
          pluralita' di utenti o  relative  a  significative  carenze
          infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si
          considerano  gravi.  AgID,  laddove  accerti   tali   gravi
          violazioni, dispone altresi' la cancellazione del fornitore
          del servizio dall'elenco  dei  soggetti  qualificati  e  il
          divieto di accreditamento o qualificazione per  un  periodo
          fino ad  un  massimo  di  due  anni.  Le  sanzioni  vengono
          irrogate  dal  direttore  generale  dell'AgID,  sentito  il
          Comitato di indirizzo. Si applica, in  quanto  compatibile,
          la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              1-bis. L'AgID irroga la sanzione amministrativa di  cui
          al comma 1 e diffida i soggetti  a  conformare  la  propria
          condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente. 
              2. Fatti salvi i casi  di  forza  maggiore  o  di  caso
          fortuito, qualora  si  verifichi  un  malfunzionamento  nei
          servizi  forniti  dai  soggetti  di  cui  al  comma  1  che
          determini l'interruzione del servizio, ovvero  in  caso  di
          mancata   o   intempestiva   comunicazione   dello   stesso
          disservizio a AgID o agli utenti,  ai  sensi  dell'articolo
          32,  comma  3,  lettera  m-bis),   AgID,   ferma   restando
          l'irrogazione  delle   sanzioni   amministrative,   diffida
          altresi' i soggetti di cui al comma  1  a  ripristinare  la
          regolarita' del servizio o ad effettuare  le  comunicazioni
          ivi previste. Se  l'interruzione  del  servizio  ovvero  la
          mancata o intempestiva  comunicazione  sono  reiterati  nel
          corso di un biennio, successivamente alla prima diffida  si
          applica  la  sanzione   della   cancellazione   dall'elenco
          pubblico. 
              3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e  2  puo'  essere
          applicata  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
          pubblicazione   dei   provvedimenti   di   diffida   o   di
          cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di
          pubblicita' legale. 
              4.».