Art. 38 
 
 
          Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole  «e   cooperazione
applicativa» sono sostituite dalla seguente: «o  integrazione»  e  le
parole «dall'articolo 12, comma 2» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dagli articoli 12 e 64-bis»; 
  b) al comma 2-bis,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e dagli interessati, nei limiti ed alle  condizioni
previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di  cui  agli
articoli 40-ter e 64-bis»; 
  c) al comma 2-bis, secondo periodo,  le  parole  «Le  regole»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Le  Linee  guida»,  dopo   la   parola
«identificazione»  sono  inserite  le  seguenti  «,  l'accessibilita'
attraverso i  suddetti  servizi»,  dopo  le  parole  «l'utilizzo  del
fascicolo» sono inserite le  seguenti:  «sono  dettate  dall'AgID  ai
sensi  dell'articolo  71  e»,  e  le   parole   «della   cooperazione
applicativa; regole tecniche specifiche  possono  essere  dettate  ai
sensi   dell'articolo   71»   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«dell'integrazione»; 
  d) al comma 2-ter, lettera  e-bis),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole  «apposto  con  modalita'   idonee   a   consentirne
l'indicizzazione  e  la  ricerca  attraverso  il   sistema   di   cui
all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida»; 
  e) al comma 2-quater,  le  parole  «dei  singoli  documenti;»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dei  singoli  documenti.  Il  fascicolo
informatico» e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
33, nonche' l'immediata conoscibilita' anche attraverso i servizi  di
cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via  telematica,  dello
stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del  recapito
elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta,  ai  sensi
dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire  l'interoperabilita'
tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i  servizi
di cui agli articoli 40-ter e 64-bis». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  41  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico).  -  1.
          Le  pubbliche  amministrazioni  gestiscono  i  procedimenti
          amministrativi utilizzando in via prioritaria le tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione.   Per   ciascun
          procedimento  amministrativo  di  loro   competenza,   esse
          forniscono gli opportuni  servizi  di  interoperabilita'  o
          integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12
          e 64-bis. 
              1.bis 
              2.   La   pubblica   amministrazione    titolare    del
          procedimento raccoglie  in  un  fascicolo  informatico  gli
          atti, i documenti e i dati  del  procedimento  medesimo  da
          chiunque formati; all'atto della  comunicazione  dell'avvio
          del procedimento ai sensi dell'articolo  8  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita'
          per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti   di   cui
          all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2-bis.   Il   fascicolo   informatico   e'   realizzato
          garantendo   la   possibilita'   di   essere   direttamente
          consultato  ed  alimentato  da  tutte  le   amministrazioni
          coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei  limiti
          ed  alle  condizioni  previste  dalla  disciplina  vigente,
          attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e  64-bis.
          Le Linee  guida  per  la  costituzione,  l'identificazione,
          l'accessibilita' attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo
          del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo
          71 e sono conformi ai principi  di  una  corretta  gestione
          documentale ed alla disciplina della formazione,  gestione,
          conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi
          comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed
          il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano
          i  criteri  dell'interoperabilita'  e  della   cooperazione
          applicativa dell'integrazione. 
              2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
              a) dell'amministrazione titolare del procedimento,  che
          cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 
              b) delle altre amministrazioni partecipanti; 
              c) del responsabile del procedimento; 
              d) dell'oggetto del procedimento; 
              e) dell'elenco dei documenti  contenuti,  salvo  quanto
          disposto dal comma 2-quater; 
              e-bis)  dell'identificativo  del   fascicolo   medesimo
          apposto con modalita' idonee a consentirne l'indicizzazione
          e la ricerca attraverso  il  sistema  di  cui  all'articolo
          40-ter nel rispetto delle Linee guida dettate dall'AgiD. 
              2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere  aree
          a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare  e  gli
          altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
          da  garantire   la   corretta   collocazione,   la   facile
          reperibilita'  e  la  collocabilita',   in   relazione   al
          contenuto ed alle  finalita',  dei  singoli  documenti.  Il
          fascicolo informatico e'  inoltre  costituito  in  modo  da
          garantire  l'esercizio  in  via  telematica   dei   diritti
          previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo
          5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
          nonche'  l'immediata  conoscibilita'  anche  attraverso   i
          servizi di cui agli articoli 40-ter e  64-bis,  sempre  per
          via   telematica,   dello   stato   di   avanzamento    del
          procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del
          responsabile  del  procedimento.  AGID  detta,   ai   sensi
          dell'art.   71,   Linee   guida    idonee    a    garantire
          l'interoperabilita' tra i sistemi di gestione dei fascicoli
          dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter  e
          64-bis. 
              3.».