Art. 39 
 
 
          Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la Rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Conservazione  ed
esibizione dei documenti»; 
  b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Gli  obblighi  di
conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a
tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti  informatici,  se  le
relative procedure sono effettuate  in  modo  tale  da  garantire  la
conformita'  ai  documenti  originali  e  sono  conformi  alle  Linee
guida.»; 
  c) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole  «ai
medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le  amministrazioni
rendono disponibili a  cittadini  ed  imprese  i  predetti  documenti
attraverso servizi on-line  accessibili  previa  identificazione  con
l'identita' digitale di  cui  all'articolo  64  ed  integrati  con  i
servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»; 
  d) al comma 2, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «ai
sensi della disciplina vigente  al  momento  dell'invio  dei  singoli
documenti nel sistema di conservazione». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti). -
          1.  Gli  obblighi  di  conservazione  e  di  esibizione  di
          documenti, si intendono soddisfatti a tutti gli effetti  di
          legge a mezzo di  documenti  informatici,  se  le  relative
          procedure sono effettuate in  modo  tale  da  garantire  la
          conformita' ai documenti originali  e  sono  conformi  alle
          Linee guida. 
              1-bis. Se il documento informatico  e'  conservato  per
          legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,
          cessa l'obbligo di conservazione a carico dei  cittadini  e
          delle  imprese  che  possono  in  ogni  momento  richiedere
          accesso al documento stesso ai  medesimi  soggetti  di  cui
          all'art.  2,  comma   2,).   Le   amministrazioni   rendono
          disponibili a cittadini ed  imprese  i  predetti  documenti
          attraverso    servizi     online     accessibili     previa
          identificazione con l'identita' digitale di cui all'art. 64
          ed integrati con i servizi di cui agli  articoli  40-ter  e
          64-bis. 
              2.  Restano  validi  i  documenti  degli  archivi,   le
          scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
          documento  conservati  mediante  riproduzione  su  supporto
          fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo
          a garantire la conformita' dei documenti agli originali  ai
          sensi della disciplina vigente al  momento  dell'invio  dei
          singoli documenti nel sistema di conservazione. 
              3. I documenti informatici, di  cui  e'  prescritta  la
          conservazione  per  legge  o  regolamento,  possono  essere
          archiviati per le esigenze  correnti  anche  con  modalita'
          cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita'
          digitali, nel rispetto delle regole tecniche  stabilite  ai
          sensi dell'articolo 71. 
              4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
          per i beni e le attivita'  culturali  sugli  archivi  delle
          pubbliche   amministrazioni   e   sugli   archivi   privati
          dichiarati di notevole interesse  storico  ai  sensi  delle
          disposizioni del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42.».