Art. 53 
 
 
        Modifiche all'articolo 62-bis del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, le parole da «istituita,  presso»  fino  alla  fine  del
periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gestita  dall'Autorita'
Nazionale Anticorruzione  ai  sensi  dell'articolo  213  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 
 
          Note all'art. 53: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 62-bis  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  62-bis  (Banca  dati  nazionale  dei   contratti
          pubblici). - 1.  Per  favorire  la  riduzione  degli  oneri
          amministrativi  derivanti  dagli  obblighi  informativi  ed
          assicurare l'efficacia, la trasparenza e  il  controllo  in
          tempo reale dell'azione  amministrativa  per  l'allocazione
          della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture,  anche
          al fine del rispetto della legalita' e del  corretto  agire
          della pubblica  amministrazione  e  prevenire  fenomeni  di
          corruzione,  si  utilizza  la  «Banca  dati  nazionale  dei
          contratti   pubblici»   (BDNCP)   gestita    dall'Autorita'
          Nazionale Anticorruzione ai  sensi  dell'articolo  213  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».