Art. 54 
 
 
        Modifiche all'articolo 62-ter del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  3,  le  parole  «all'articolo  58,  comma  2,»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 60, comma 2-bis,»; 
  b) al comma 7,  lettera  a),  le  parole  «il  medico  di  medicina
generale» sono sostituite dalle seguenti: «le scelte  del  medico  di
medicina generale e del pediatra di libera scelta». 
 
          Note all'art. 54: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 62-ter  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 62-ter (Anagrafe nazionale degli assistiti). - 1.
          Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della
          spesa del settore  sanitario,  accelerare  il  processo  di
          automazione amministrativa e migliorare  i  servizi  per  i
          cittadini e le  pubbliche  amministrazioni,  e'  istituita,
          nell'ambito  del   sistema   informativo   realizzato   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione  di
          quanto  disposto  dall'articolo  50  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe  nazionale
          degli assistiti (ANA). 
              2. L'ANA,  realizzata  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, in accordo con il Ministero della salute  in
          relazione alle  specifiche  esigenze  di  monitoraggio  dei
          livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto  delle
          previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del  presente
          Codice (370), subentra, per  tutte  le  finalita'  previste
          dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli
          assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai
          sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto  1982,  n.  526,
          che  mantengono  la  titolarita'  dei   dati   di   propria
          competenza e ne assicurano l'aggiornamento. 
              3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale
          la  disponibilita'  dei  dati  e  degli  strumenti  per  lo
          svolgimento  delle  funzioni  di   propria   competenza   e
          garantisce l'accesso ai dati in  essa  contenuti  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni per le  relative  finalita'
          istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 60,
          comma 2-bis, del presente Codice. 
              4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale
          cessa  di  fornire  ai  cittadini  il  libretto   sanitario
          personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833. E' facolta' dei cittadini di accedere in rete
          ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita'  di
          cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice,  ovvero
          di richiedere presso l'azienda sanitaria locale  competente
          copia cartacea degli stessi. 
              5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino,
          l'ANA  ne  da'   immediata   comunicazione   in   modalita'
          telematica alle aziende sanitarie  locali  interessate  dal
          trasferimento.   L'azienda   sanitaria   locale   nel   cui
          territorio e' compresa la  nuova  residenza  provvede  alla
          presa in carico del  cittadino,  nonche'  all'aggiornamento
          dell'ANA per i dati  di  propria  competenza.  Nessun'altra
          comunicazione in merito al trasferimento  di  residenza  e'
          dovuta  dal  cittadino  alle   aziende   sanitarie   locali
          interessate. 
              6.  L'ANA  assicura  al   nuovo   sistema   informativo
          sanitario nazionale realizzato dal Ministero  della  salute
          in attuazione di quanto  disposto  dall'articolo  87  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le  modalita'  definite
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli
          strumenti  funzionali  a   garantire   l'appropriatezza   e
          l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al  cittadino
          , nonche' per le finalita' di cui  all'articolo  15,  comma
          25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  della
          salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sono stabiliti: 
              a) i contenuti dell'ANA,  tra  i  quali  devono  essere
          inclusi le scelte del medico di  medicina  generale  e  del
          pediatra  di  libera  scelta,  il  codice  esenzione  e  il
          domicilio; 
              b) il piano per  il  graduale  subentro  dell'ANA  alle
          anagrafi  e  agli  elenchi  degli  assistiti  tenuti  dalle
          singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30
          giugno 2015; 
              c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare,  i
          criteri  per  l'interoperabilita'  dell'ANA  con  le  altre
          banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche'  le
          modalita' di cooperazione dell'ANA  con  banche  dati  gia'
          istituite a livello regionale per  le  medesime  finalita',
          nel rispetto della  normativa  sulla  protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, e  delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di
          connettivita', ai sensi del presente Codice.».