Art. 56 
 
 
          Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2-quater,  prima  del  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «L'accesso ai  servizi  in  rete  erogati  dalle  pubbliche
amministrazioni che richiedono  identificazione  informatica  avviene
tramite SPID.» e, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.»; 
  b) al comma 2-quinquies, primo periodo, le  parole  «alle  imprese»
sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti privati» e,  al  secondo
periodo, le parole «l'impresa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i
predetti soggetti»; 
  c) i commi 2-septies e 2-octies sono abrogati; 
  d) al comma 2-novies le parole  «2-octies»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2-quater»; 
  e) dopo il comma 2-novies e' inserito il  seguente:  «2-decies.  Le
pubbliche amministrazioni, in  qualita'  di  fornitori  dei  servizi,
usufruiscono  gratuitamente  delle  verifiche  rese  disponibili  dai
gestori  di  identita'  digitali   e   dai   gestori   di   attributi
qualificati.»; 
  f) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro  per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, e' stabilita' la  data
a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,
utilizzano   esclusivamente   le   identita'   digitali    ai    fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.». 
 
          Note all'art. 56: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  64  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
              2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica  avviene  tramite  SPID.  Il  sistema  SPID  e'
          adottato  dalle  pubbliche   amministrazioni   secondo   le
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies.
          Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti.
          L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso  ai
          propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto  il
          riconoscimento dell'utente esonera i predetti  soggetti  da
          un obbligo generale di  sorveglianza  delle  attivita'  sui
          propri  siti,  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
              a)  al  modello  architetturale  e  organizzativo   del
          sistema; 
              b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti   necessari   per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
              c) agli standard tecnologici e alle soluzioni  tecniche
          e organizzative da adottare  anche  al  fine  di  garantire
          l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti  di
          accesso  resi  disponibili   dai   gestori   dell'identita'
          digitale nei riguardi di cittadini e imprese[, compresi gli
          strumenti di cui al comma 1]; 
              d) alle modalita' di adesione da parte di  cittadini  e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
              e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
          pubbliche  amministrazioni  in  qualita'  di  erogatori  di
          servizi in rete; 
              f) alle modalita' di adesione da  parte  delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. (abrogato). 
              2-octies. (abrogato). 
              2-novies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi. 
              2-decies Le pubbliche amministrazioni, in  qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              3. 
              3-bis Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          utilizzano esclusivamente le  identita'  digitali  ai  fini
          dell'identificazione  degli  utenti  dei   propri   servizi
          on-line.».