Art. 6 
 
 
          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, secondo periodo, la  parola  «Resta»  e'  sostituita
dalle seguenti: «Tramite la piattaforma elettronica di cui  al  comma
2, resta»; 
  b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: «2-ter. I soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, consentono  di  effettuare  pagamenti
elettronici tramite la piattaforma di cui al comma  2  anche  per  il
pagamento  spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo  2-bis   del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con  modificazioni
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  2-quater. I prestatori di servizi di pagamento  abilitati  eseguono
pagamenti  a  favore  delle  pubbliche   amministrazioni   attraverso
l'utilizzo della piattaforma di  cui  al  comma  2.  Resta  fermo  il
sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti  del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,   Capo   III,   fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
o del Ministro delegato, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sentite l'Agenzia  delle  entrate  e  l'AgID,  che
fissa, anche  in  maniera  progressiva,  le  modalita'  tecniche  per
l'effettuazione dei pagamenti tributari  e  contributivi  tramite  la
piattaforma di cui al comma 2. 
  2-quinquies.  Tramite  la  piattaforma  di  cui  al  comma  2,   le
informazioni sui  pagamenti  sono  messe  a  disposizione  anche  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria
generale dello Stato.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  5  (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, sono obbligati ad accettare, tramite la  piattaforma  di
          cui al comma 2, i pagamenti spettanti  a  qualsiasi  titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
              2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID  mette
          a  disposizione,  attraverso   il   Sistema   pubblico   di
          connettivita',    una    piattaforma    tecnologica     per
          l'interconnessione e l'interoperabilita' tra  le  pubbliche
          amministrazioni e i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
          abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti
          di  cui  all'articolo  64,  l'autenticazione  dei  soggetti
          interessati  all'operazione  in  tutta  la   gestione   del
          processo di pagamento. 
              2-bis. Ai sensi dell'articolo 71  e  sentita  la  Banca
          d'Italia sono determinate le modalita'  di  attuazione  del
          comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione  di  dati  e
          informazioni strumentali all'utilizzo  degli  strumenti  di
          pagamento di cui al medesimo comma. 
              2-ter. I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
              2-quater.  I  prestatori  di   servizi   di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
          all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
          delle  Entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
          progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione  dei
          pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
          di cui al comma 2. 
              2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma  2,
          le informazioni sui pagamenti  sono  messe  a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato. 
              3. 
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del pagamento di cui al comma 1  [,  lettere
          a) e b)] e le modalita' attraverso le quali  il  prestatore
          dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente  le
          informazioni relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.».