Art. 63 
 
 
          Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 71  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  L'AgID,   previa
consultazione pubblica  da  svolgersi  entro  il  termine  di  trenta
giorni, sentiti le amministrazioni competenti e  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali nelle materie  di  competenza,  nonche'
acquisito il parere della Conferenza unificata,  adotta  Linee  guida
contenenti le regole tecniche e di  indirizzo  per  l'attuazione  del
presente Codice. Le Linee  guida  divengono  efficaci  dopo  la  loro
pubblicazione nell'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate  con
la procedura di cui al primo periodo.». 
 
          Note all'art. 63: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,   previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.».