Art. 66 
 
 
               Disposizioni di coordinamento e finali 
 
  1. Nel decreto legislativo n.  82  del  2005,  ad  eccezione  degli
articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di
cui  all'articolo   71»,   «regole   tecniche   adottate   ai   sensi
dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo
71», «regole tecniche stabilite dall'articolo 71» e «regole  tecniche
dettate ai sensi dell'articolo 71» ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «Linee guida». 
  2. Al fine di garantire una tempestiva ed efficace  attuazione  del
decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le
attivita' previste dall'articolo 17, comma 1-quater  e  dall'articolo
71 del predetto decreto legislativo  e  le  altre  misure  aggiuntive
disposte dal presente decreto, l'AgID  puo'  avvalersi,  in  aggiunta
alla dotazione organica vigente, di un contingente di  40  unita'  di
personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o
fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale  conserva  il  trattamento
economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative,
con oneri a  carico  delle  amministrazioni  di  provenienza  sia  in
ragione degli  emolumenti  di  carattere  fondamentale  che  per  gli
emolumenti accessori di carattere fisso  e  continuativo.  Gli  altri
oneri  relativi  al  trattamento  accessorio  sono  posti  a   carico
dell'AgID. 
  3. Il rinvio all'articolo 68 comma 3, lettere a) e b), del  decreto
legislativo n. 82 del 2005, si intende riferito all'articolo 1, comma
1, rispettivamente alle lettere l-bis) e m-bis). 
  4. All'articolo 2, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, le parole «l'attestazione e  la  dichiarazione
di nascita e il certificato di cui all'articolo 74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» sono  sostituite
dalle seguenti: «le attestazioni e le  dichiarazioni  di  nascita  ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione  di  morte  ai
sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonche' la denuncia
di  morte  prevista  dall'articolo  1  del  regolamento  di   polizia
mortuaria di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1990, n. 285». 
  5. L'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, e' sostituito dal seguente: «1.  A  decorrere  dal  15  dicembre
2013, ai fini della  notificazione  e  comunicazione  degli  atti  in
materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si
intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli  6-bis,
6-quater  e  62  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,
dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto,  dall'articolo  16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il  registro
generale degli indirizzi elettronici,  gestito  dal  Ministero  della
giustizia.». 
  6. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia,  sono
stabiliti le modalita' e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui
all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012  in  una
sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo  6-ter  del  decreto
legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli  uffici
giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli
avvocati.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'  stabilite   le
modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino
gia' iscritte nell'elenco di  cui  all'articolo  16,  comma  12,  del
decreto-legge n.  179  del  2012,  comunicano  l'indirizzo  di  posta
elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui  al
presente comma. A decorrere dalla data fissata nel suddetto  decreto,
ai fini di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012,
si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione  dell'elenco
di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005. 
  7. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 492, dopo la lettera a-bis), e' inserita la seguente:
«a-ter) spese per investimenti finalizzati all'attuazione  del  Piano
triennale per l'informatica nella pubblica  amministrazione,  di  cui
all'articolo 1, comma 513, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
relativi allo sviluppo software e alla  manutenzione  evolutiva,  ivi
compresi   la   progettazione,   la   realizzazione,   il   collaudo,
l'installazione e  l'avviamento  presso  l'ente  locale  di  software
sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato,  la
personalizzazione di software applicativo gia' in dotazione dell'ente
locale o  sviluppato  per  conto  di  altra  unita'  organizzativa  e
riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
      1. interventi finalizzati all'attuazione delle azioni  relative
alla razionalizzazione dei data  center  e  all'adozione  del  cloud,
nonche' per la connettivita'; allo sviluppo di base dati di interesse
nazionale e alla valorizzazione degli open data nonche'  all'adozione
delle piattaforme  abilitanti;  all'adozione  del  nuovo  modello  di
interoperabilita';  all'implementazione  delle  misure  di  sicurezza
all'interno  delle  proprie  infrastrutture   e   all'adesione   alla
piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati; 
      2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti  azioni
contenute all'interno del Piano  triennale  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione.»; 
    b) al comma 493, dopo le parole «alle lettere 0a), a-bis),»  sono
inserite le seguenti: «a-ter),»; 
    c) il  comma  585  e'  sostituito  dal  seguente:  «585.  Per  la
realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonche'  dei  progetti
connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione
digitale di cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza  con  gli  obiettivi
dell'Agenda digitale europea, e' autorizzata la spesa di  11  milioni
di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno  2018.  Le
risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei  ministri  con  autonoma  evidenza
contabile.  Nell'ambito  delle  funzioni  assegnate,  il  Commissario
straordinario  per   l'attuazione   dell'Agenda   digitale   di   cui
all'articolo 63 del decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  179,
provvede all'utilizzo delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  dell'Agenda
digitale.». 
  8. Al fine di garantire l'interoperabilita' e lo  scambio  di  dati
tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno  2016,  n.
126, e l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,
recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica
delle informazioni in essi contenute. 
 
          Note all'art. 66: 
              - Per il testo dell'articolo 14, comma 1,  del  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 13. 
              - Per il testo dell'articolo 20, comma 3,  del  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 20. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  76  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 76 (Scambio di documenti informatici  nell'ambito
          del Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Gli scambi  di
          documenti  informatici  nell'ambito  del  SPC,   realizzati
          attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle
          relative  procedure  e  regole   tecniche   di   sicurezza,
          costituiscono invio documentale valido ad ogni  effetto  di
          legge.». 
              - Per il testo dell'articolo 17,  comma  1-quater,  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 17. 
              - Per il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente  decreto,
          si veda nelle note all'articolo 63. 
              - Si riporta il testo del  comma  14  dell'articolo  17
          della legge 15 maggio 1997, n.127: 
              «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Per il testo dell'articolo 68, comma 3,  del  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 61. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  3,  del
          decreto-legge  1°  ottobre  2012,  n.179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «3.  Per  accelerare   il   processo   di   automazione
          amministrativa e migliorare i servizi per i  cittadini,  le
          attestazioni  e  le  dichiarazioni  di  nascita  ai   sensi
          dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la  dichiarazione  di
          morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso  decreto
          nonche' la denuncia di morte prevista dall'articolo  1  del
          regolamento di polizia mortuaria  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono
          inviati da parte della struttura  sanitaria  e  del  medico
          necroscopo   o   altro   delegato   sanitario   ai   comuni
          esclusivamente in via telematica. Con decreto del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, sentiti  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute  e
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono definite  le  modalita'  tecniche
          per l'attuazione del presente comma.». 
              - Si riporta,  per  opportuna  informazione,  il  testo
          dell'articolo 16, comma 12,  del  decreto-legge  1  ottobre
          2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          dicembre 2012, n. 221: 
              «12.  Al  fine   di   favorire   le   comunicazioni   e
          notificazioni   per   via   telematica    alle    pubbliche
          amministrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  comunicano  al
          Ministero della giustizia, con le regole tecniche  adottate
          ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il  30  novembre  2014
          l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  conforme  a
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a  cui
          ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato
          dal   Ministero    della    giustizia    e'    consultabile
          esclusivamente  dagli  uffici  giudiziari,   dagli   uffici
          notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  6-ter   del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 9. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 492 e 493,
          della legge 11 dicembre 2016, n.232,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a
          ciascun ente locale e' determinato, entro il 20 febbraio di
          ciascun anno, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
              0a)  investimenti  dei  comuni,  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 24  giugno  2009,
          n. 77, dell'articolo1deldecreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 1°  agosto  2012,
          n. 122, e dell'articolo67-septiesdeldecreto-legge 22 giugno
          2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dallalegge  7
          agosto 2012, n. 134, e  delle  relative  province,  nonche'
          delle province nei cui territori ricadono i comuni  di  cui
          agliallegati 1, 2 e  2-bis  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge  15
          dicembre 2016,  n.  229,  finalizzati  a  fronteggiare  gli
          eccezionali eventi sismici e la  ricostruzione,  finanziati
          con  avanzo  di  amministrazione   o   da   operazioni   di
          indebitamento; 
              0b) investimenti  degli  enti  locali,  finanziati  con
          avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento,
          finalizzati al ripristino e alla  messa  in  sicurezza  del
          territorio, a seguito di  danni  derivanti  da  eccezionali
          eventi meteorologici per  i  quali  sia  stato  dichiarato,
          nell'anno precedente  la  data  della  richiesta  di  spazi
          finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
              0c) investimenti gia'  avviati,  a  valere  su  risorse
          acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali  sono
          stati attribuiti  spazi  finanziari  ai  sensi  dell'ultimo
          decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  di  cui
          all'alinea; 
                a)   investimenti   finanziati    con    avanzo    di
          amministrazione o mediante operazioni di indebitamento: 
              1) dei comuni  istituiti,  nel  quinquennio  precedente
          all'anno di riferimento, a seguito dei processi di  fusione
          previsti dalla legislazione vigente; per ciascun  esercizio
          del triennio 2017-2019, sono considerati  esclusivamente  i
          comuni per i quali i processi di fusione si  sono  conclusi
          entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento; 
              2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 
              2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001  e
          15.000 abitanti,  per  i  quali  gli  enti  dispongono  del
          progetto esecutivo redatto e validato in  conformita'  alla
          vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; 
                a-bis)  investimenti   finanziati   con   avanzo   di
          amministrazione o mediante operazioni di  indebitamento  la
          cui progettazione definitiva e/o esecutiva e' finanziata  a
          valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo  41-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96; 
              a-ter)    spese    per     investimenti     finalizzati
          all'attuazione del Piano triennale per l'informatica  nella
          pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 513,
          della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  relativi  allo
          sviluppo  software  e  alla  manutenzione  evolutiva,   ivi
          compresi la progettazione, la realizzazione,  il  collaudo,
          l'installazione e  l'avviamento  presso  l'ente  locale  di
          software sviluppato ad hoc o di  software  pre-esistente  e
          reingegnerizzato,   la   personalizzazione   di    software
          applicativo gia' in dotazione dell'ente locale o sviluppato
          per conto di altra  unita'  organizzativa  e  riutilizzato,
          tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
              1. interventi finalizzati all'attuazione  delle  azioni
          relative  alla  razionalizzazione   dei   data   center   e
          all'adozione del cloud, nonche' per la connettivita';  allo
          sviluppo  di  base  dati  di  interesse  nazionale  e  alla
          valorizzazione degli open data nonche'  all'adozione  delle
          piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo  modello  di
          interoperabilita';  all'implementazione  delle  misure   di
          sicurezza  all'interno  delle  proprie   infrastrutture   e
          all'adesione  alla  piattaforma   digitale   nazionale   di
          raccolta dei dati; 
              2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti
          azioni  contenute  all'interno  del  Piano  triennale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione. 
              b); 
              c)  investimenti  finalizzati  all'adeguamento   e   al
          miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo
          di amministrazione, per i quali  gli  enti  dispongono  del
          progetto esecutivo redatto e validato in  conformita'  alla
          vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; 
              d)  investimenti  finalizzati  alla   prevenzione   del
          rischio idrogeologico e alla  messa  in  sicurezza  e  alla
          bonifica di siti  inquinati  ad  alto  rischio  ambientale,
          individuati come prioritari per il loro  rilevante  impatto
          sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per  i
          quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e
          validato in conformita' alla  vigente  normativa,  completo
          del cronoprogramma della spesa; 
              d-bis)  progettazione  definitiva   ed   esecutiva   di
          investimenti finalizzati al miglioramento  della  dotazione
          infrastrutturale o  al  recupero  degli  immobili  e  delle
          strutture  destinati  a   servizi   per   la   popolazione,
          finanziati con avanzo di amministrazione; 
              d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento  e  al
          rifacimento  di  impianti  per  la  produzione  di  energia
          elettrica di fonti rinnovabili  diverse  dal  fotovoltaico,
          per i quali gli  enti  dispongono  del  progetto  esecutivo
          redatto e validato in conformita' alla  vigente  normativa,
          completo del cronoprogramma della spesa. 
              493. Ferme restando le priorita' di  cui  alle  lettere
          0a), 0b), 0c), a), a-bis), a-ter), c), d), d-bis) e  d-ter)
          del comma 492, qualora l'entita' delle richieste  pervenute
          dagli  enti   locali   superi   l'ammontare   degli   spazi
          disponibili, l'attribuzione e' effettuata  a  favore  degli
          enti che presentano la  maggiore  incidenza  del  fondo  di
          cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126: 
              «1.  Le  amministrazioni  statali,  con   decreto   del
          Ministro competente, di concerto con il  Ministro  delegato
          per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli
          unificati e standardizzati che definiscono  esaustivamente,
          per tipologia di procedimento,  i  contenuti  tipici  e  la
          relativa  organizzazione  dei  dati  delle  istanze,  delle
          segnalazioni e delle comunicazioni di  cui  ai  decreti  da
          adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge  n.  124  del
          2015, nonche' della documentazione da allegare. I  suddetti
          moduli prevedono, tra l'altro, la possibilita' del  privato
          di  indicare  l'eventuale   domicilio   digitale   per   le
          comunicazioni con l'amministrazione. Per  la  presentazione
          di   istanze,    segnalazioni    o    comunicazioni    alle
          amministrazioni  regionali  o   locali,   con   riferimento
          all'edilizia  e  all'avvio  di  attivita'   produttive,   i
          suddetti moduli sono adottati, in attuazione del  principio
          di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
          con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello  stesso  decreto
          legislativo o con intese ai  sensi  della  legge  5  giugno
          2003, n. 131,  tenendo  conto  delle  specifiche  normative
          regionali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24,  comma  3,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
              «3. Il Governo,  le  regioni  e  gli  enti  locali,  in
          attuazione   del   principio   di   leale   collaborazione,
          concludono, in sede di  Conferenza  unificata,  accordi  ai
          sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della  legge
          5 giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle
          specifiche normative regionali, una modulistica unificata e
          standardizzata su tutto  il  territorio  nazionale  per  la
          presentazione alle pubbliche  amministrazioni  regionali  e
          agli enti locali di istanze, dichiarazioni  e  segnalazioni
          con  riferimento  all'edilizia  e  all'avvio  di  attivita'
          produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali
          utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei  termini
          fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini  e  le
          imprese  li  possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta
          giorni dai medesimi termini.».