Art. 9 
 
 
        Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi» sono sostituite  dalle
seguenti: «dei domicili digitali»; 
  b) al comma 1, le parole «degli indirizzi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei domicili digitali» e le parole «gli indirizzi di posta
elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «i  domicili
digitali»; 
  c) al comma 3, primo periodo, dopo le  parole  «al  comma  1»  sono
inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi». 
  2. Dopo l'articolo 6-ter sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  6-quater  (Indice  nazionale  dei  domicili  digitali  delle
persone fisiche e degli altri enti di  diritto  privato,  non  tenuti
all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). -
1. E' istituito  il  pubblico  elenco  dei  domicili  digitali  delle
persone fisiche e degli altri enti  di  diritto  privato  non  tenuti
all'iscrizione in albi professionali o nel  registro  delle  imprese,
nel quale sono indicati i  domicili  eletti  ai  sensi  dell'articolo
3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione  dell'Indice  sono
affidate  all'AgID,  che  vi  provvede  avvalendosi  delle  strutture
informatiche delle Camere di commercio gia'  deputate  alla  gestione
dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 
  2. Per i professionisti iscritti in albi ed  elenchi  il  domicilio
digitale e' l'indirizzo  inserito  nell'elenco  di  cui  all'articolo
6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno  diverso  ai  sensi
dell'articolo  3-bis,  comma  1-bis.  Ai  fini  dell'inserimento  dei
domicili dei professionisti nel predetto elenco  il  Ministero  dello
sviluppo  economico  rende  disponibili  all'AgID,  tramite   servizi
informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi  gia'
contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 
  3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede
al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco  di  cui
al presente articolo nell'ANPR. 
  Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso). - 1.  La  consultazione
on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e'
consentita a chiunque senza necessita' di autenticazione. Gli elenchi
sono realizzati in formato aperto. 
  2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi,  di  cui  agli
articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e' effettuata secondo le  modalita'
fissate da AgID nelle Linee guida. 
  3.  In  assenza   di   preventiva   autorizzazione   del   titolare
dell'indirizzo, e' vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al
presente articolo per finalita' diverse dall'invio  di  comunicazioni
aventi  valore  legale  o  comunque  connesse  al  conseguimento   di
finalita' istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 
  4. Gli elenchi  di  cui  agli  articoli  6-bis,  6-ter  e  6-quater
contengono  le  informazioni  relative  alla  elezione,  modifica   o
cessazione del domicilio digitale.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  introdotto  dal
          presente decreto: 
              «Art.  6-ter  (Indice  dei  domicili   digitali   delle
          pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori   di   pubblici
          servizi). - 1. Al fine di  assicurare  la  pubblicita'  dei
          riferimenti telematici delle  pubbliche  amministrazioni  e
          dei gestori dei pubblici servizi e' istituito  il  pubblico
          elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili  digitali
          della pubblica amministrazione e dei  gestori  di  pubblici
          servizi", nel quale sono indicati i  domicili  digitali  da
          utilizzare  per  le  comunicazioni  e  per  lo  scambio  di
          informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti
          di legge tra le pubbliche  amministrazioni,  i  gestori  di
          pubblici servizi e i privati. 
              2. La realizzazione  e  la  gestione  dell'Indice  sono
          affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e
          repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. 
              3 Le amministrazioni di cui al comma 1 e i  gestori  di
          pubblici servizi aggiornano gli  indirizzi  e  i  contenuti
          dell'Indice tempestivamente e comunque con  cadenza  almeno
          semestrale, secondo le indicazioni  dell'AgID.  La  mancata
          comunicazione degli  elementi  necessari  al  completamento
          dell'Indice e del loro aggiornamento e'  valutata  ai  fini
          della  responsabilita'  dirigenziale  e   dell'attribuzione
          della    retribuzione    di    risultato    ai    dirigenti
          responsabili.».