IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la  direttiva  2015/2366/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE  e
2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la  direttiva
2007/64/CE; 
  Vista  la  direttiva  2002/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la  commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori  e  che  modifica  la
direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE; 
  Vista  la  direttiva  2009/110/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio  e
la vigilanza prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti  di  moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e  che
abroga la direttiva 2000/46/CE; 
  Vista  la  direttiva  2013/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli  enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e  sulle
imprese di investimento,  che  modifica  la  direttiva  2002/87/CE  e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE; 
  Vista  la  direttiva  2007/64/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce  l'Autorita'  europea
di vigilanza (Autorita' bancaria europea), modifica la  decisione  n.
716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del   29   aprile   2015,   relativo   alle   commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; 
  Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e
commerciali per i bonifici e gli  addebiti  diretti  in  euro  e  che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009; 
  Visto il regolamento (UE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,   del   16   settembre   2009,   relativo   ai   pagamenti
transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il regolamento (CE)  n.
2560/2001; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di  attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che  abroga  la   direttiva
97/5/CE; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di  attuazione
dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14  marzo  2012
che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti  diretti  in  euro  e  disposizioni  sanzionatorie  per   le
violazioni del regolamento (CE) n.  924/2009  relativo  ai  pagamenti
transfrontalieri nella Comunita'; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2015  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 11
e 12; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, comma 900; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare
l'articolo 15; 
  Vista la  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e,  in  particolare,
l'articolo 31 concernente procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385 -  Testo
  unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le lettere g-bis) e g-ter) sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    « g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario in cui la
banca,   l'IMEL   o   l'IP   e'   stato   autorizzato   all'esercizio
dell'attivita'; 
    g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la
banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; »; 
    b) al comma 2: 
    1) alla lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    « e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista
di personalita' giuridica,  di  una  banca,  un  istituto  di  moneta
elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua  direttamente,
in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato; »; 
    2) alla lettera f), numero 4 le  parole  «  come  definiti  dagli
articoli  1,  comma  1,  lettera  b),  e  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 » sono soppresse; 
    3) alla lettera h-sexies), le parole « di cui alla lettera f), n.
4) » sono soppresse; 
    4) dopo la lettera h-septies) e' inserita la seguente: 
      « h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 
        1) servizi che permettono di depositare  il  contante  su  un
conto di pagamento nonche'  tutte  le  operazioni  richieste  per  la
gestione di un conto di pagamento; 
        2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento; 
        3)  esecuzione  di  operazioni  di  pagamento,   incluso   il
trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il  prestatore
di  servizi  di  pagamento  dell'utilizzatore  o  presso   un   altro
prestatore di servizi di pagamento: 
        3.1) esecuzione di addebiti  diretti,  inclusi  gli  addebiti
diretti una tantum; 
        3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte  di
pagamento o dispositivi analoghi; 
        3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 
        4) esecuzione di  operazioni  di  pagamento  quando  i  fondi
rientrano in una linea di credito accordata  ad  un  utilizzatore  di
servizi di pagamento: 
        4.1) esecuzione di addebiti  diretti,  inclusi  gli  addebiti
diretti una tantum; 
        4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte  di
pagamento o dispositivi analoghi; 
        4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 
        5) emissione di strumenti di pagamento  e/o  convenzionamento
di operazioni di pagamento; 
        6) rimessa di denaro; 
        7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 
        8) servizi di informazione sui conti; »; 
        5) la lettera h-octies) e' abrogata; 
        6) dopo la lettera h-novies), e' inserita la seguente:  «  i)
"punto di contatto centrale": il soggetto o  la  struttura  designato
dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o  dagli  istituti
di pagamento comunitari che operano sul territorio  della  Repubblica
in regime di diritto di stabilimento, senza succursale,  tramite  gli
agenti di cui all'articolo 128-quater; »; 
    c) dopo il comma 3-ter, e' inserito il seguente: 
    «  3-quater.  Se  non  diversamente  disposto,  ai   fini   della
disciplina  dei  servizi  di  pagamento,  nel  presente  decreto   si
applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
11. ». 
  2. Dopo l'articolo 114-bis del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 114-bis.1 (Distribuzione della moneta elettronica). -  1.  Le
banche e gli istituti di  moneta  elettronica  possono  avvalersi  di
soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione
e il rimborso della moneta elettronica. 
  2. Le  banche  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  terzo  possono
avvalersi  di  soggetti  convenzionati  per  la  distribuzione  e  il
rimborso  della  moneta  elettronica  in  Italia,  a  condizione  che
stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 4. ». 
  3. All'articolo 114-quater del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole « e le relative  succursali  nonche'  le
succursali in Italia degli istituti di moneta  elettronica  con  sede
legale in uno Stato comunitario o terzo. »  sono  sostituite  con  le
seguenti: « ; sono altresi' iscritte le  succursali  di  istituti  di
moneta elettronica italiani stabilite in  uno  Stato  membro  diverso
dall'Italia. »; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      « 1-bis. La Banca d'Italia comunica senza  indugio  all'ABE  le
informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in
caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi
dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la  hanno  determinata.
»; 
    c) al comma 2, le parole: «; per la distribuzione e  il  rimborso
della moneta elettronica  possono  avvalersi  di  persone  fisiche  o
giuridiche che agiscano in loro nome » sono soppresse. 
  4. All'articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «  della  Repubblica  »
sono inserite le seguenti: 
      « ove e' svolta almeno una  parte  dell'attivita'  soggetta  ad
autorizzazione»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      « 1-bis. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  agli
istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio  di
disposizione di ordini di pagamento si applica l'articolo 114-novies,
comma 1-bis. »; 
    c) al comma 6, lettera a) la parola «uno» e'  sostituita  da  «un
altro»; 
    d) al comma 7, le parole « , che intendono operare in  Italia,  »
sono soppresse e la parola «appartenenza» e' sostituita da «origine»; 
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      « 8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in  uno
Stato  terzo  possono  operare  nel  territorio  della  Repubblica  a
condizione che stabiliscano  una  succursale  in  Italia  autorizzata
dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo  in  presenza  di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed
f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari
esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. ». 
  5.  All'articolo  114-quinquies.2  del   decreto   legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
      «4. La Banca d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  gli
istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono
esternalizzate  funzioni  aziendali   essenziali   o   importanti   e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli  atti  che  ritenga
necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente  dello
Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni  su  succursali,
agenti o  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate  funzioni  aziendali
essenziali o importanti di istituti di  moneta  elettronica  italiani
operanti  nel  territorio  di  quest'ultimo  ovvero   richiede   alle
autorita'  competenti  del  medesimo   Stato   di   effettuare   tali
accertamenti. 
      5. Le autorita' competenti dello Stato di  origine,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui  sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti
di moneta elettronica comunitari che  operano  nel  territorio  della
Repubblica. Se le autorita' competenti  dello  Stato  di  origine  lo
richiedono,  la  Banca  d'Italia  puo'  procedere  direttamente  agli
accertamenti. ». 
    b) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: 
      « 6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti  di
moneta  elettronica  comunitari  che  operano  nel  territorio  della
Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del  presente
Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.
11, la Banca d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello  Stato
di origine affinche' quest'ultima adotti i provvedimenti necessari  a
porre termine alle irregolarita'. »; 
    c) il comma 6-ter e' sostituito dal seguente: 
      « 6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i  provvedimenti
dell'autorita'  dello  Stato  di  origine,  quando  le  irregolarita'
commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei  casi  di
urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e
degli altri soggetti ai quali  sono  prestati  i  servizi,  la  Banca
d'Italia puo' adottare  in  via  provvisoria  le  misure  necessarie,
comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove  operazioni
e la chiusura della succursale, dandone  comunicazione  all'autorita'
dello Stato di origine. »; 
  6. All'articolo 114-septies del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «  1.  La  Banca  d'Italia  iscrive  in   un   apposito   albo,
consultabile  pubblicamente,  accessibile  sul   sito   internet   ed
aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento  autorizzati  in
Italia,  con  indicazione  della  tipologia  di  servizi   che   sono
autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresi' le
succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in  uno  Stato
comunitario diverso dall'Italia. Per  i  prestatori  dei  servizi  di
disposizione di ordini di pagamento,  l'albo  riporta  anche  i  dati
identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di
cui al comma 1-bis dell'articolo 114-novies. »; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      « 1-bis. La Banca d'Italia comunica senza  indugio  all'ABE  le
informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in
caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi
dell'articolo 114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno  determinate.
»; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      « 2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio  di
informazione  sui  conti  sono  iscritti  in  una  sezione   speciale
dell'albo di cui al comma 1,  se  ricorrono  le  condizioni  previste
dall'articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f)  e
se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita'
civile o analoga garanzia per  i  danni  arrecati  al  prestatore  di
servizi di pagamento  di  radicamento  del  conto  o  all'utente  dei
servizi  di  pagamento.   I   dati   identificativi   della   polizza
assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente  comma  sono
altresi' pubblicati nell'albo di cui al comma 1. »; 
  2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma  4-bis,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,  sono  pubblicate  in
un'appendice dell'albo previsto al  comma  1,  secondo  le  modalita'
stabilite dalla Banca d'Italia. ». 
  7. All'articolo 114-novies del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «  della  Repubblica  »
sono  inserite  le  seguenti:  «  ove  e'  svolta  almeno  una  parte
dell'attivita' avente a oggetto servizi di pagamento »; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      « 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  la  Banca
d'Italia autorizza gli istituti di  pagamento  alla  prestazione  del
servizio di disposizione di ordini  di  pagamento  a  condizione  che
abbiano stipulato una polizza di assicurazione della  responsabilita'
civile  o  analoga  forma  di   garanzia   per   i   danni   arrecati
nell'esercizio dell'attivita' derivanti  da  condotte  proprie  o  di
terzi. »; 
    c) al comma 3, dopo le parole « la procedura di autorizzazione  »
sono  inserite  le  seguenti:  «  i  criteri  di  valutazione   delle
condizioni del comma 1, ». 
  8. All'articolo 114-decies del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  la  parola  «appartenenza»  e'  sostituita  da
«origine»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      « 3. Gli istituti di  pagamento  italiani  possono  prestare  i
servizi di pagamento in un altro Stato comunitario  senza  stabilirvi
succursali,  nel  rispetto  delle  procedure  fissate   dalla   Banca
d'Italia. »; 
    c)  al  comma  4,  la  parola  «appartenenza»  e'  sostituita  da
«origine»; 
    d) al comma 4-bis, il riferimento al comma  1  e'  sostituito  da
quello al comma 2; 
  9. All'articolo 114-undecies del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole « 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter »
sono soppresse; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      « 2-bis. Agli  istituti  di  pagamento  si  applica  l'articolo
114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter ». 
  10. All'articolo 114-duodecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «  1-bis.  Gli
istituti di pagamento che prestano i  servizi  di  pagamento  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera  h-septies.1),  numeri  da  1  a  6,
tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento,
ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1
e  tramite  un  altro  prestatore  di  servizi   di   pagamento   per
l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto  previsto  al
comma 2. »; 
    b) al comma 2, quarto periodo, le parole: « registrate nei  conti
di pagamento » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ricevute  dagli
utenti di servizi di pagamento ». 
  11.  All'articolo  114-quaterdecies  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
    «4. La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  gli
istituti di pagamento,  i  loro  agenti  o  i  soggetti  a  cui  sono
esternalizzate  funzioni  aziendali   essenziali   o   importanti   e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli  atti  che  ritenga
necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente  dello
Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni  su  succursali,
agenti o  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate  funzioni  aziendali
essenziali o importanti di istituti di  pagamento  italiani  operanti
nel  territorio  di  quest'ultimo  ovvero  richiede  alle   autorita'
competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti. 
    5. Le autorita' competenti dello  Stato  di  origine,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui  sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti
di pagamento comunitari che operano nel territorio della  Repubblica.
Se le autorita' competenti dello Stato di origine lo  richiedono,  la
Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti. ». 
  12.  All'articolo  114-sexiesdecies  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, all'alinea dopo le parole  «  dall'applicazione  »
sono inserite le seguenti: 
      « , in tutto o in parte, »; 
    b) al comma 2, le parole « lettera f)  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6) ». 
  13. Dopo l'articolo 114-sexiesdecies  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti: 
    « Art. 114-septiesdecies (Prestatori del servizio di informazione
sui conti). - 1. Ai soggetti che prestano unicamente il  servizio  di
informazione sui conti non  si  applicano  gli  articoli  114-octies,
114-novies,  commi  4  e  5,   114-undecies,   commi   1   e   1-ter,
114-duodecies,  114-terdecies,  114-sexiesdecies;  si  applicano  gli
articoli 126-bis, comma 4, 126-quater,  comma  1,  lettera  a),  128,
128-bis, 128-ter. 
  Art.  114-octiesdecies  (Apertura  e  mantenimento  di   conti   di
pagamento presso una banca). - 1. Le banche assicurano agli  istituti
di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di  pagamento  che
consentono a questi ultimi di fornire servizi di  pagamento  in  modo
agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o
revocare l'apertura di conti di pagamento in caso  di  contrasto  con
obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza  individuati  ai
sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi
ostativi in base  alle  disposizioni  in  materia  di  contrasto  del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 
  2. Le banche  notificano  immediatamente  alla  Banca  d'Italia  il
rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la  sua  revoca.  La
notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative
alla chiusura o revoca del conto  di  pagamento.  La  Banca  d'Italia
individua, con proprio provvedimento, le modalita' della notifica. ». 
  14. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, al comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «
Resta fermo in  ogni  caso  quanto  stabilito  dal  Regolamento  (UE)
2015/751.». 
  15. L'articolo 126-ter del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, e' abrogato. 
  16. All'articolo 126-quater del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  lettera  b),  dopo  le  parole  «  operazioni  di
pagamento » sono inserite le seguenti: « , ivi incluse le  operazioni
di  pagamento  disposte  tramite  un   prestatore   di   servizi   di
disposizione di ordine di pagamento»; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
  17. All'articolo 126-sexies del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  la  parola  «  prevista  »  e'  sostituita  dalle
seguenti: « indicata nella proposta »; 
    b) al  comma  2,  primo  periodo,  la  parola  «  prevista  »  e'
sostituita dalle seguenti: « indicata nella proposta »; 
    c) al comma  4,  le  parole  «  una  forma  neutra  tale  »  sono
sostituite dalla seguente: « modo »; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      « 4-bis. Se il cliente e' un consumatore, il contratto quadro o
le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore
ai sensi dell'articolo  126-quater,  comma  1,  lettera  a),  possono
essere modificate se sussiste un giustificato motivo. »; 
    e) il comma 5 e' abrogato. 
  18. All'articolo 126-octies del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «  ovvero  presso  »
sono inserite le seguenti: « uno sportello automatico o presso »; 
    b) al comma 2, primo periodo, la parola « gli » e' soppressa; 
    c) al comma 2, primo periodo, dopo la parola «  comunica  »  sono
inserite le seguenti: « al pagatore ». 
  19. All'articolo 127-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Non possono essere addebitate al cliente  spese,  comunque
denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni  previste
ai  sensi  di  legge  se  trasmesse  al  cliente  con  strumenti   di
comunicazione telematica o allo stesso fornite su  supporto  durevole
diverso da quello cartaceo. Per le informazioni  e  le  comunicazioni
previste ai sensi di  legge  relative  a  servizi  di  pagamento  non
possono essere addebitate  al  cliente  spese,  comunque  denominate,
qualunque sia lo strumento di comunicazione o  il  tipo  di  supporto
utilizzato.  Le  informazioni  precontrattuali  e  le   comunicazioni
previste ai sensi dell'articolo 118 sono  sempre  gratuite  qualunque
sia lo strumento di comunicazione o il tipo di  supporto  utilizzato.
»; 
    b) al comma  2,  le  parole  «  alla  banca  o  all'intermediario
finanziario » sono soppresse; 
    c) al comma 3,  la  parola  «  adeguate  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « ragionevoli »  e  dopo  le  parole  «  dall'intermediario
finanziario » sono inserite  le  seguenti:  «  o  dal  prestatore  di
servizi di pagamento»; 
    d) al comma 5,  le  parole  «  dall'articolo  126-ter  e  »  sono
soppresse. 
  20. All'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole « gli intermediari finanziari» sono
inserite le seguenti: «Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli
114-quinquies.2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114-undecies, comma
2-bis»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  21. All'articolo 128-decies del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      « 2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di
moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di  diritto  di
stabilimento senza succursale, servizi di  pagamento  nel  territorio
della Repubblica per il tramite  degli  agenti  di  cui  all'articolo
128-quater, designano in Italia un punto  di  contatto  centrale  nei
casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle  norme  tecniche
di  regolamentazione  emanate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE,  secondo
le disposizioni  dettate  dalla  Banca  d'Italia.  Restano  ferme  le
disposizioni dettate per finalita' di prevenzione del  riciclaggio  e
di finanziamento del terrorismo dall'articolo  43,  commi  3  e  4  e
dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231  e
successive modificazioni»; 
  22. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari,
delle rispettive capogruppo  e  dei  soggetti  ai  quali  sono  state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di
quelli incaricati della revisione legale dei  conti,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro  30.000  fino  al  10  per
cento del fatturato e, nei confronti degli istituti  di  pagamento  e
degli istituti di moneta elettronica e dei  soggetti  ai  quali  sono
state esternalizzate  funzioni  aziendali  essenziali  o  importanti,
nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei  conti,  fino
al massimale di euro 5 milioni  ovvero  fino  al  10  per  cento  del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro  5  milioni  e  il
fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
»; 
    b) al comma 1, lettera a), dopo le parole  «  114-quaterdecies  »
sono inserite le seguenti: « 114-octiesdecies »; 
    c) al comma 1, lettera c), dopo le parole « 128-decies, comma 2 »
sono inserite le seguenti: « e comma 2-bis ». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2015/2366/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di
          pagamento nel mercato interno, che  modifica  le  direttive
          2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento  (UE)
          n.  1093/2010,  e  abroga  la   direttiva   2007/64/CE   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337. 
              - La direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del   23   settembre   2002,   concernente   la
          commercializzazione a distanza  di  servizi  finanziari  ai
          consumatori e che  modifica  la  direttiva  90/619/CEE  del
          Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 9 ottobre 2002, n. L 271. Entrata in  vigore
          il 9 ottobre 2002. 
              - La direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del  16  settembre  2009,  concernente  l'avvio,
          l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli
          istituti di moneta elettronica, che modifica  le  direttive
          2005/60/CE  e  2006/48/CE  e  che   abroga   la   direttiva
          2000/46/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 ottobre 2009, n.
          L 267. 
              - La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 26 giugno 2013,  sull'accesso  all'attivita'
          degli enti creditizi e sulla  vigilanza  prudenziale  sugli
          enti  creditizi  e  sulle  imprese  di  investimento,   che
          modifica la direttiva  2002/87/CE  e  abroga  le  direttive
          2006/48/CE e 2006/49/CE e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  27
          giugno 2013, n. L 176. 
              - La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 novembre 2007,  relativa  ai  servizi  di
          pagamento  nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che
          abroga la direttiva 97/5/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  5
          dicembre 2007, n. L 319. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1093/2010  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  24  novembre  2010,   che
          istituisce  l'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'
          bancaria europea), modifica la decisione n.  716/2009/CE  e
          abroga  la  decisione  2009/78/CE  della   Commissione   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2010, n. L 331. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  751/2015  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo  alle
          commissioni interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento
          basate su carta e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  19  maggio
          2015, n. L 123. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  260/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che  stabilisce
          i requisiti tecnici e commerciali  per  i  bonifici  e  gli
          addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE)
          n. 924/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 marzo 2012,  n.
          L 94. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  924/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai
          pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga  il
          regolamento (CE) n. 2560/2001 e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          9 ottobre 2009, n. L 266 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11
          (attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
          di pagamento nel mercato interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che  abroga  la  direttiva  97/5/CE)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  135
          (Attuazione dell'art. 11 del regolamento (UE)  n.  260/2012
          del 14 marzo 2012 che  stabilisce  i  requisiti  tecnici  e
          commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e
          disposizioni   sanzionatorie   per   le   violazioni    del
          regolamento  (CE)  n.  924/2009   relativo   ai   pagamenti
          transfrontalieri  nella  Comunita')  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2015, n. 201. 
              - Il testo degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto
          2016, n. 170 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di  delegazione  europea  2015)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n.  204,  cosi'
          recita: 
              «Art. 11 (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          751/2015 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29
          aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie  sulle
          operazioni di pagamento basate su carta). - 1.  Il  Governo
          e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della  giustizia  e  dello  sviluppo  economico,   con   le
          procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, acquisito il parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  un  decreto  legislativo  recante  le  norme
          occorrenti all'adeguamento del quadro normativo  vigente  a
          seguito  dell'entrata  in  vigore  del   regolamento   (UE)
          751/2015 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29
          aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie  sulle
          operazioni di pagamento basate su carta. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  del
          presente art. il Governo e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'art.  32
          della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                a) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla
          disciplina e alle finalita' del regolamento (UE)  751/2015,
          le occorrenti modificazioni e abrogazioni  della  normativa
          vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
          interessati  dalla  normativa  da  attuare,  al   fine   di
          assicurare  la  corretta  e  integrale   applicazione   del
          medesimo  regolamento   e   di   realizzare   il   migliore
          coordinamento con le altre disposizioni vigenti; 
                b)  ai  sensi  dell'art.  14  del  regolamento   (UE)
          751/2015, prevedere le  sanzioni  amministrative  efficaci,
          dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni
          degli  obblighi   contenuti   nel   regolamento   medesimo,
          attraverso  l'introduzione  di  una   disciplina   omogenea
          rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi  V  e  VI,
          del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1º  settembre
          1993,  n.  385,  specialmente  con  riferimento  ai  limiti
          edittali massimi e minimi ivi previsti; 
                c) stabilire l'entita' delle sanzioni  amministrative
          introdotte o modificate ai sensi della lettera b)  in  modo
          che,  per  quanto  concerne  le   sanzioni   amministrative
          pecuniarie, la sanzione applicabile alle  societa'  o  agli
          enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo
          di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del  fatturato
          quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro  e  il
          fatturato e' disponibile e  determinabile,  e  la  sanzione
          applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo
          di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro; 
                d) prevedere procedure di reclamo  e  di  risoluzione
          stragiudiziale  delle  controversie   tra   beneficiari   e
          prestatori di servizi di pagamento, in conformita' a quanto
          previsto dall'art. 15 del regolamento (UE) 751/2015,  anche
          avvalendosi di procedure e di organismi gia' esistenti. 
              3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo, con la procedura ivi prevista e nel  rispetto  dei
          principi e criteri  direttivi  di  cui  al  comma  2,  puo'
          emanare disposizioni correttive e integrative del  medesimo
          decreto legislativo. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'attuazione del presente articolo con le risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.» 
              «Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 25 novembre 2015,  relativa  ai  servizi  di
          pagamento nel mercato interno, che  modifica  le  direttive
          2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento  (UE)
          n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure
          di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari, un decreto legislativo  recante  l'attuazione
          della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 25 novembre 2015,  relativa  ai  servizi  di
          pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della  delega
          il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
          direttivi generali  di  cui  all'art.  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio  2010,
          n. 11, e al testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n. 385,  le  modifiche  e  le  integrazioni
          necessarie  al  corretto  e  integrale  recepimento   della
          direttiva (UE)  2015/2366  e  dei  relativi  atti  delegati
          adottati  dalla  Commissione  europea,   con   il   duplice
          obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di  pagamento
          elettronici  e  promuovere  lo  sviluppo  di   un   mercato
          concorrenziale dei servizi  di  pagamento;  prevedere,  ove
          opportuno, il  ricorso  alla  disciplina  secondaria  della
          Banca   d'Italia    che,    nell'esercizio    dei    poteri
          regolamentari,  tiene  conto  delle  linee  guida   emanate
          dall'Autorita' bancaria europea ai sensi  della  menzionata
          direttiva; 
                b)  designare  la  Banca  d'Italia  quale   autorita'
          competente  per  assicurare  l'effettiva  osservanza  delle
          disposizioni di attuazione della direttiva (UE)  2015/2366,
          attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine  previsti
          dalla medesima direttiva; 
                c)  individuare  nella  Banca  d'Italia   l'autorita'
          competente  a  specificare  le  regole   che   disciplinano
          l'accesso degli istituti di  pagamento  ai  conti  detenuti
          presso banche e ad assicurarne il  rispetto  tenendo  conto
          delle  esigenze  di  concorrenzialita'   del   mercato   di
          riferimento  secondo  logiche  non  discriminatorie  e   di
          promozione  della  diffusione  dei  servizi  di   pagamento
          elettronici; 
                d) prevedere  che  il  servizio  di  disposizione  di
          ordine di pagamento  e  il  servizio  di  informazione  sui
          conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366,  siano
          assoggettati alla riserva prevista per  la  prestazione  di
          servizi di pagamento; 
                e) con riferimento al  servizio  di  disposizione  di
          ordine  di  pagamento,  individuare  nella  Banca  d'Italia
          l'autorita' competente a disciplinare  la  prestazione  del
          servizio, anche ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione
          all'avvio dell'attivita' e dell'esercizio del controllo sui
          relativi prestatori; 
                f) con riferimento al servizio  di  informazione  sui
          conti,  individuare  nella   Banca   d'Italia   l'autorita'
          competente a  disciplinare  la  prestazione  del  servizio,
          anche ai fini  della  registrazione  e  dell'esercizio  del
          controllo sui relativi prestatori; 
                g) in conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  20
          della direttiva (UE) 2015/2366,  assicurare  una  chiara  e
          corretta ripartizione di responsabilita' tra  i  prestatori
          di servizi di  pagamento  di  radicamento  del  conto  e  i
          prestatori  di  servizi  di  disposizione  di   ordine   di
          pagamento coinvolti  nell'operazione,  con  l'obiettivo  di
          garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si
          assuma la  responsabilita'  per  la  parte  dell'operazione
          sotto il proprio controllo; 
                h) per i prestatori di servizi di pagamento di  altro
          Stato membro dell'Unione europea che  prestano  servizi  di
          pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti: 
                  1) prevedere l'obbligo di  istituire  un  punto  di
          contatto centrale al ricorrere dei presupposti  individuati
          dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art.
          29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da
          garantire l'efficace adempimento  degli  obblighi  previsti
          dai titoli III e IV della medesima direttiva; 
                  2) attribuire alla Banca  d'Italia  il  compito  di
          adottare una  disciplina  di  attuazione,  con  particolare
          riguardo alle funzioni che devono essere svolte  dai  punti
          di contatto; 
                i) avvalersi della facolta' di vietare il diritto del
          beneficiario  di  imporre  spese,   tenendo   conto   della
          necessita' di incoraggiare la concorrenza e  di  promuovere
          l'uso di strumenti di  pagamento  efficienti,  e  designare
          l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  quale
          autorita' competente a  verificare  l'effettiva  osservanza
          del  divieto  e  ad   applicare   le   relative   sanzioni,
          avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori,
          previsti  dal  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
                l)  prevedere  le  sanzioni  amministrative  per   le
          violazioni delle disposizioni dettate in  attuazione  della
          direttiva (UE) 2015/2366, valutando  una  razionalizzazione
          del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di
          pagamento al dettaglio  con  particolare  riferimento  alle
          sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio  2010,
          n.  11,  e  a  quelle  previste  per  le   violazioni   del
          regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n.
          260/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  14
          marzo  2012,  anche  attraverso   l'introduzione   di   una
          disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi
          V e VI, del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993,  n.  385;  con  particolare  riguardo  alle
          violazioni  commesse  da   societa'   o   enti,   prevedere
          l'applicazione di  sanzioni  amministrative  pecuniarie  da
          30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per
          cento del fatturato quando tale importo e'  superiore  a  5
          milioni  di  euro  e  il   fatturato   e'   disponibile   e
          determinabile; 
                m) prevedere disposizioni transitorie  in  base  alle
          quali gli istituti di pagamento e gli  istituti  di  moneta
          elettronica che hanno iniziato  a  prestare  i  servizi  di
          pagamento di cui ai punti da 1 a  6  dell'allegato  I  alla
          direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di
          diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  novembre
          2007, vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo, possano continuare tale attivita' fino
          al 13 luglio 2018; 
                n) prevedere disposizioni transitorie  in  base  alle
          quali i prestatori di servizi di  pagamento  autorizzati  a
          prestare  i  servizi  di  pagamento  di  cui  al  punto   7
          dell'allegato alla  direttiva  2007/64/CE  mantengano  tale
          autorizzazione per la prestazione di servizi  di  pagamento
          che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato  I
          alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020,
          le  autorita'  competenti  dispongono   di   elementi   che
          attestano il rispetto dei requisiti  relativi  al  capitale
          iniziale e al  computo  dei  fondi  propri  previsti  dalla
          direttiva (UE) 2015/2366; 
                o) apportare tutte le  abrogazioni,  modificazioni  e
          integrazioni alla normativa vigente, anche  di  derivazione
          europea, al fine di  assicurare  il  coordinamento  con  le
          disposizioni emanate in attuazione del presente articolo  e
          la  complessiva  razionalizzazione  della   disciplina   di
          settore. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Il comma 900 dell'art.  1  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  di  stabilita'
          2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015,
          n. 302, cosi' recita: 
              «900. All'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 4, dopo le parole: "carte di debito" sono
          inserite le seguenti: "e carte di credito; tale obbligo non
          trova applicazione nei  casi  di  oggettiva  impossibilita'
          tecnica"; 
                b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
              "4-bis.  Al  fine  di  promuovere  l'effettuazione   di
          operazioni di pagamento basate su  carta  di  debito  o  di
          credito  e  in  particolare  per  i  pagamenti  di  importo
          contenuto, ovvero quelli di importo  inferiore  a  5  euro,
          entro il 1º febbraio 2016,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita  la   Banca
          d'Italia,   ad   assicurare   la   corretta   e   integrale
          applicazione  del  regolamento   (UE)   n.   751/2015   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile  2015,
          esercitando in particolare le opzioni di cui all'art. 3 del
          regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': 
                a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina e
          alle  finalita'  del  regolamento  (UE)  n.  751/2015,   le
          modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla
          normativa  vigente  necessarie  a   realizzare   un   pieno
          coordinamento  del  regolamento  stesso  con   ogni   altra
          disposizione vigente in materia; 
                b)  la  designazione  della  Banca   d'Italia   quale
          autorita' competente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
          previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e  dell'Autorita'
          garante della concorrenza e  del  mercato  quale  autorita'
          competente a verificare il rispetto  degli  obblighi  posti
          dal   medesimo   regolamento   in   materia   di   pratiche
          commerciali. 
              4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i  gestori
          di schemi di carte di pagamento e ogni altro  soggetto  che
          interviene  nell'effettuazione  di  un  pagamento  mediante
          carta applicano le regole e le misure, anche  contrattuali,
          necessarie  ad  assicurare  l'efficace  traslazione   degli
          effetti delle disposizioni del  decreto  di  cui  al  comma
          4-bis,  tenuto  conto  della   necessita'   di   assicurare
          trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura  delle
          commissioni   e   la   loro    stretta    correlazione    e
          proporzionalita'  ai  costi  effettivamente  sostenuti  dai
          prestatori  di  servizi  di  pagamento  e  dai  gestori  di
          circuiti e di schemi di pagamento,  nonche'  di  promuovere
          l'efficienza dei circuiti e  degli  schemi  di  riferimento
          delle carte nel rispetto  delle  regole  di  concorrenza  e
          dell'autonomia contrattuale delle parti"; 
                c) al comma 5,  le  parole:  "gli  eventuali  importi
          minimi, le modalita' e i  termini"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "le  modalita',  i  termini  e  l'importo  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie" e le parole: "di cui al
          comma precedente" sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui
          al  comma  4  anche  con   riferimento   alle   fattispecie
          costituenti illecito e alle  relative  sanzioni  pecuniarie
          amministrative "». 
              - L'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179
          (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre  2012,  n.  245,  S.O.,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012,  n.  221,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  2012,  n.
          294, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 15 (Pagamenti elettronici). -  1.  L'art.  5  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  «Codice
          dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal seguente: 
              "Art.  5  (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma  2,
          e i gestori di pubblici servizi nei rapporti  con  l'utenza
          sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013  ad  accettare  i
          pagamenti ad essi spettanti,  a  qualsiasi  titolo  dovuti,
          anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della
          comunicazione. A tal fine: 
              a)  sono  tenuti   a   pubblicare   nei   propri   siti
          istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 
                1)  i  codici  IBAN  identificativi  del   conto   di
          pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del   versamento   in
          Tesoreria, di cui  all'art.  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,
          tramite i quali i soggetti versanti  possono  effettuare  i
          pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero  gli
          identificativi del  conto  corrente  postale  sul  quale  i
          soggetti versanti possono effettuare i  pagamenti  mediante
          bollettino postale; 
                2) i codici identificativi del pagamento da  indicare
          obbligatoriamente per il versamento; 
              b) si avvalgono di prestatori di servizi di  pagamento,
          individuati mediante ricorso agli strumenti di  acquisto  e
          negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  o   dalle
          centrali di committenza regionali di riferimento costituite
          ai sensi dell'art. 1, comma 455, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, per consentire ai  privati  di  effettuare  i
          pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte  di
          debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti  di
          pagamento elettronico  disponibili,  che  consentano  anche
          l'addebito  in  conto   corrente,   indicando   sempre   le
          condizioni, anche economiche,  per  il  loro  utilizzo.  Il
          prestatore dei servizi di pagamento, che  riceve  l'importo
          dell'operazione  di  pagamento,  effettua  il  riversamento
          dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando
          in   apposito   sistema   informatico,    a    disposizione
          dell'amministrazione,  il  pagamento  eseguito,  i   codici
          identificativi del pagamento  medesimo,  nonche'  i  codici
          IBAN    identificativi    dell'utenza    bancaria    ovvero
          dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le  modalita'
          di movimentazione tra  le  sezioni  di  Tesoreria  e  Poste
          Italiane  S.p.A.  dei  fondi   connessi   alle   operazioni
          effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
          amministrazioni sono  regolate  dalla  convenzione  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e  Poste  Italiane
          S.p.A.  stipulata  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera  b),  le
          amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono
          altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
          cui all'art. 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi  di
          pagamento abilitati. 
              3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma  1
          possono essere escluse le operazioni di  pagamento  per  le
          quali la verifica del buon fine dello stesso  debba  essere
          contestuale all'erogazione del  servizio;  in  questi  casi
          devono  comunque  essere  rese  disponibili  modalita'   di
          pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 
              3-bis.   I   micro-pagamenti   dovuti   a   titolo   di
          corrispettivo  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 450, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296,  come   modificato   dall'art.   7,   comma   2,   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.  94,  per  i
          contratti di acquisto di beni e  servizi  conclusi  tramite
          gli strumenti elettronici di cui al medesimo art. 1,  comma
          450, stipulati nelle forme di cui all'art.  11,  comma  13,
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni, sono  effettuati  mediante
          strumenti  elettronici  di  pagamento  se  richiesto  dalle
          imprese fornitrici. 
              3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono  definiti
          i micro-pagamenti in relazione al  volume  complessivo  del
          contratto e sono adeguate alle finalita' di  cui  al  comma
          3-bis le norme relative alle procedure di  pagamento  delle
          pubbliche amministrazioni di cui al citato  art.  1,  comma
          450, della legge n. 296 del  2006.  Le  medesime  pubbliche
          amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme  al
          fine  di  consentire  il  pagamento  elettronico  per   gli
          acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013. 
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere  a)
          e b) e le modalita' attraverso le quali il  prestatore  dei
          servizi di pagamento  mette  a  disposizione  dell'ente  le
          informazioni relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              2. 
              3. Al fine di dare piena attuazione a  quanto  previsto
          in   materia   di    pubblicazione    dell'indicatore    di
          tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
          servizi e forniture dall'art.  23,  comma  5,  lettera  a),
          della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita'  di
          attuazione che saranno stabilite con il decreto di  cui  al
          comma 6 del medesimo  articolo,  tutte  le  amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          si avvalgono delle funzionalita' messe a  disposizione  dal
          sistema informativo SICOGE. 
              4. A decorrere dal  30  giugno  2014,  i  soggetti  che
          effettuano  l'attivita'  di  vendita  di  prodotti   e   di
          prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
          accettare anche pagamenti effettuati  attraverso  carte  di
          debito  e  carte  di  credito;  tale  obbligo   non   trova
          applicazione nei casi di oggettiva impossibilita'  tecnica.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
              4-bis.  Al  fine  di  promuovere   l'effettuazione   di
          operazioni di pagamento basate su  carta  di  debito  o  di
          credito  e  in  particolare  per  i  pagamenti  di  importo
          contenuto, ovvero quelli di importo  inferiore  a  5  euro,
          entro il 1º febbraio 2016,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita  la   Banca
          d'Italia,   ad   assicurare   la   corretta   e   integrale
          applicazione  del  regolamento   (UE)   n.   751/2015   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile  2015,
          esercitando in particolare le opzioni di cui all'art. 3 del
          regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': 
                a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina e
          alle  finalita'  del  regolamento  (UE)  n.  751/2015,   le
          modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla
          normativa  vigente  necessarie  a   realizzare   un   pieno
          coordinamento  del  regolamento  stesso  con   ogni   altra
          disposizione vigente in materia; 
                b)  la  designazione  della  Banca   d'Italia   quale
          autorita' competente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
          previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e  dell'Autorita'
          garante della concorrenza e  del  mercato  quale  autorita'
          competente a verificare il rispetto  degli  obblighi  posti
          dal   medesimo   regolamento   in   materia   di   pratiche
          commerciali. 
              4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i  gestori
          di schemi di carte di pagamento e ogni altro  soggetto  che
          interviene  nell'effettuazione  di  un  pagamento  mediante
          carta applicano le regole e le misure, anche  contrattuali,
          necessarie  ad  assicurare  l'efficace  traslazione   degli
          effetti delle disposizioni del  decreto  di  cui  al  comma
          4-bis,  tenuto  conto  della   necessita'   di   assicurare
          trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura  delle
          commissioni   e   la   loro    stretta    correlazione    e
          proporzionalita'  ai  costi  effettivamente  sostenuti  dai
          prestatori  di  servizi  di  pagamento  e  dai  gestori  di
          circuiti e di schemi di pagamento,  nonche'  di  promuovere
          l'efficienza dei circuiti e  degli  schemi  di  riferimento
          delle carte nel rispetto  delle  regole  di  concorrenza  e
          dell'autonomia contrattuale delle parti. 
              5. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita   la   Banca   d'Italia,   vengono
          disciplinati le modalita',  i  termini  e  l'importo  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie anche  in  relazione  ai
          soggetti interessati, di attuazione della  disposizione  di
          cui al comma  4  anche  con  riferimento  alle  fattispecie
          costituenti illecito e alle  relative  sanzioni  pecuniarie
          amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
          l'estensione  degli  obblighi  a  ulteriori  strumenti   di
          pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. 
              5-bis.  Per  il  conseguimento   degli   obiettivi   di
          razionalizzazione e contenimento della  spesa  pubblica  in
          materia informatica ed al fine di garantire omogeneita'  di
          offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
          pubbliche devono avvalersi per le attivita'  di  incasso  e
          pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81,
          comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
          delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori  di
          servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5,  comma
          3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              5-ter. Al comma 5 dell'art. 35 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La valutazione della conformita'  del  sistema  e
          degli strumenti di autenticazione utilizzati  dal  titolare
          delle  chiavi  di  firma  e'  effettuata  dall'Agenzia  per
          l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee guida da
          questa   emanate,   acquisito   il   parere    obbligatorio
          dell'Organismo   di    certificazione    della    sicurezza
          informatica». 
              5-quater. All'art. 21 del codice del consumo, di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma
          4 e' aggiunto il seguente: 
              «4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la  pratica
          commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi  per  il
          completamento  di  una  transazione  elettronica   con   un
          fornitore di beni o servizi». 
              - L'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4
          gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'articolo  1   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 1. Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: 
              a)   "autorita'   creditizie"   indica   il    Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
              a-bis)  "autorita'  di  risoluzione"  indica  la  Banca
          d'Italia nonche' un'autorita' non  italiana  deputata  allo
          svolgimento delle funzioni di risoluzione; 
              b) "banca" indica l'impresa  autorizzata  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
              c) "CICR" indica il Comitato interministeriale  per  il
          credito e il risparmio; 
              d) "CONSOB" indica  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
              d-bis) "COVIP" indica la commissione di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
              e) "IVASS" indica l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
              e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di  vigilanza  unica,
          ossia il sistema di vigilanza  finanziaria  composto  dalla
          BCE e dalle  autorita'  nazionali  competenti  degli  Stati
          membri che vi partecipano; 
              e-ter) "Disposizioni del  MVU"  indica  il  regolamento
          (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; 
              f); 
              g) "Stato comunitario" indica  lo  Stato  membro  della
          Comunita' Europea; 
              g-bis) "Stato di origine" indica lo  Stato  comunitario
          in cui  la  banca,  l'IMEL  o  l'IP  e'  stato  autorizzato
          all'esercizio dell'attivita'; 
              g-ter) "Stato ospitante" indica  lo  Stato  comunitario
          nel quale la banca, l'IMEL  o  l'IP  ha  una  succursale  o
          presta servizi; 
              h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione
          europea; 
              h-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto  dall'articolo  54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              h-ter) "Stato partecipante al  MVU"  indica  uno  Stato
          comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia  instaurato
          una  cooperazione  stretta  con  la  BCE  a   norma   delle
          disposizioni del MVU; 
              i) "legge fallimentare"  indica  il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. 
              l) "autorita' competenti" indica, a seconda  dei  casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
              m). 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "banca italiana": la banca  avente  sede  legale  in
          Italia; 
              b) "banca comunitaria": la banca avente sede  legale  e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
              c)  "banca  extracomunitaria":  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato terzo; 
              d)  "soggetto  significativo":  i   soggetti   definiti
          dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE)  n.  468/2014,
          sui  quali  la  BCE  esercita  la  vigilanza   diretta   in
          conformita' delle disposizioni del MVU; 
              d-bis)  "soggetto  meno  significativo":  i   soggetti,
          sottoposti a vigilanza  nell'ambito  del  MVU,  diversi  da
          quelli di cui alla lettera d); 
              e) "succursale": una sede che  costituisce  una  parte,
          sprovvista di personalita'  giuridica,  di  una  banca,  un
          istituto di moneta elettronica o un istituto di  pagamento,
          e  che  effettua  direttamente,  in  tutto  o   in   parte,
          l'attivita'  a  cui  la  banca  o   l'istituto   e'   stato
          autorizzato; 
              f) "attivita'  ammesse  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' di: 
              1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di
          restituzione; 
              2) operazioni di prestito (compreso in  particolare  il
          credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,  il
          factoring,  le  cessioni  di  credito  pro  soluto  e   pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 
              3) leasing finanziario; 
              4) prestazione di servizi di pagamento; 
              5)  emissione  e  gestione  di   mezzi   di   pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
              6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
              7) operazioni per  proprio  conto  o  per  conto  della
          clientela in: 
              - strumenti di mercato  monetario  (assegni,  cambiali,
          certificati di deposito, ecc.); 
              - cambi; 
              - strumenti finanziari a termine e opzioni; 
              - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
              - valori mobiliari; 
              8)  partecipazione   alle   emissioni   di   titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
              9) consulenza alle  imprese  in  materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
              10) servizi di  intermediazione  finanziaria  del  tipo
          "money broking"; 
              11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 
              12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
              13) servizi di informazione commerciale; 
              14) locazione di cassette di sicurezza; 
              15) altre attivita' che,  in  virtu'  delle  misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
              g)  "intermediari  finanziari":  i  soggetti   iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106. 
              h) "stretti legami": i rapporti  tra  una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
              1) controlla la banca; 
              2) e' controllato dalla banca; 
              3) e' controllato dallo stesso soggetto  che  controlla
          la banca; 
              4) partecipa al capitale della  banca  in  misura  pari
          almeno al 20%(percento) del capitale con diritto di voto; 
              5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno  al
          20%(percento) del capitale con diritto di voto; 
              h-bis) "istituti di moneta  elettronica":  le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
              h-bis.1) "istituti di moneta  elettronica  comunitari":
          gli istituti di moneta elettronica  aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
              h-ter)  ''moneta  elettronica'':  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'articolo 1,  comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,  e  che
          sia accettato  da  persone  fisiche  e  giuridiche  diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
              1) il  valore  monetario  memorizzato  sugli  strumenti
          previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
              2) il valore monetario utilizzato per le operazioni  di
          pagamento previste dall'articolo 2, comma  2,  lettera  n),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
              h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote  e  gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
              h-quinquies); 
              h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,  diverse
          dalle  banche  e  dagli  istituti  di  moneta  elettronica,
          autorizzate a prestare i servizi di pagamento; 
              h-septies)  "istituti  di  pagamento  comunitari":  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
              h-septies.1)  "servizi  di  pagamento":   le   seguenti
          attivita': 
              1) servizi che permettono di depositare il contante  su
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
              2) servizi che permettono prelievi in  contante  da  un
          conto di pagamento nonche' tutte  le  operazioni  richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
              3) esecuzione di operazioni di  pagamento,  incluso  il
          trasferimento di fondi su un conto di pagamento  presso  il
          prestatore di  servizi  di  pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
              3.1)  esecuzione  di  addebiti  diretti,  inclusi   gli
          addebiti diretti una tantum; 
              3.2) esecuzione di  operazioni  di  pagamento  mediante
          carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
              3.3)  esecuzione  di  bonifici,  inclusi   gli   ordini
          permanenti; 
              4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi
          rientrano  in  una  linea  di  credito  accordata   ad   un
          utilizzatore di servizi di pagamento: 
              4.1)  esecuzione  di  addebiti  diretti,  inclusi   gli
          addebiti diretti una tantum; 
              4.2) esecuzione di  operazioni  di  pagamento  mediante
          carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
              4.3)  esecuzione  di  bonifici,  inclusi   gli   ordini
          permanenti; 
              5)   emissione   di   strumenti   di   pagamento    e/o
          convenzionamento di operazioni di pagamento; 6) rimessa  di
          denaro; 
              7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 
              8) servizi di informazione sui conti; 
              h-octies) (abrogata); 
              h-novies)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 
              i) "punto di  contatto  centrale":  il  soggetto  o  la
          struttura designato dalle banche, dagli istituti di  moneta
          elettronica o dagli istituti di  pagamento  comunitari  che
          operano  sul  territorio  della  Repubblica  in  regime  di
          diritto di  stabilimento,  senza  succursale,  tramite  gli
          agenti di cui all'articolo 128-quater. 
              3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
          definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
          h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
          esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          Consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti. 
              3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti. 
              3-quater. Se non diversamente disposto, ai  fini  della
          disciplina dei servizi di pagamento, nel  presente  decreto
          si applicano le  definizioni  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11.". 
              Il testo dell'articolo 114-quater  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 114-quater. Istituti di moneta elettronica 
              1. La Banca d'Italia iscrive in un  apposito  albo  gli
          istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia;  sono
          altresi' iscritte  le  succursali  di  istituti  di  moneta
          elettronica italiani stabilite in uno Stato membro  diverso
          dall'Italia. 
              1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE
          le  informazioni  iscritte  nell'albo   e   ogni   relativa
          modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione  o
          dell'esenzione    concessa    ai    sensi     dell'articolo
          114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata. 
              2.  Gli  istituti  di  moneta  elettronica  trasformano
          immediatamente in moneta elettronica i fondi  ricevuti  dal
          richiedente. 
              3. Gli istituti di moneta elettronica possono: 
              a)  prestare  servizi  di  pagamento  e   le   relative
          attivita'  accessorie  ai  sensi  dell'articolo  114-octies
          senza  necessita'  di  apposita  autorizzazione  ai   sensi
          dell'articolo 114-novies; 
              b) prestare servizi operativi e accessori  strettamente
          connessi all'emissione di moneta elettronica.". 
              Il testo dell'articolo 114-quinquies del citato decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  114-quinquies.  Autorizzazione  e   operativita'
          transfrontaliera 
              1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti  di  moneta
          elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di  societa'  per  azioni,  di
          societa'  in  accomandita  per  azioni,   di   societa'   a
          responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; 
              b) la sede legale e la direzione generale siano situate
          nel territorio della Repubblica ove e'  svolta  almeno  una
          parte dell'attivita' soggetta ad autorizzazione; 
              c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato dalla Banca d'Italia; 
              d)   venga   presentato   un   programma    concernente
          l'attivita'  iniziale   e   la   struttura   organizzativa,
          unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
              e)   sussistano   i   presupposti   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo   19   per   i
          titolari delle partecipazioni ivi indicate; 
              e-bis)   i   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  e  controllo   siano   idonei,
          secondo   quanto   previsto    ai    sensi    dell'articolo
          114-quinquies.3; 
              f)  non  sussistano,  tra  gli   istituti   di   moneta
          elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
          soggetti,  stretti  legami   che   ostacolino   l'effettivo
          esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli
          istituti di moneta elettronica che  intendono  prestare  il
          servizio di disposizione di ordini di pagamento si  applica
          l'articolo 114-novies, comma 1-bis. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione  ovvero  il  regolare
          funzionamento del sistema dei pagamenti. 
              3.  La  Banca  d'Italia  disciplina  la  procedura   di
          autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di  decadenza
          quando   l'istituto   autorizzato   non   abbia    iniziato
          l'esercizio dell'attivita'. 
              4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di  moneta
          elettronica soggetti che esercitino anche  altre  attivita'
          imprenditoriali quando: 
              a) ricorrano le condizioni  indicate  al  comma  1,  ad
          eccezione del possesso dei  requisiti  di  professionalita'
          degli esponenti aziendali; 
              b) per l'attivita' di emissione di moneta  elettronica,
          la prestazione dei servizi di pagamento e per  le  relative
          attivita' accessorie e strumentali sia costituito un  unico
          patrimonio  destinato  con  le  modalita'  e  agli  effetti
          stabiliti  dagli  articoli  114-quinquies.1,  comma  5,   e
          114-terdecies; 
              c) siano individuati uno o piu'  soggetti  responsabili
          del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi  si  applica
          l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b). 
              5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di
          cui  al  comma  4  rischia  di  danneggiare  la   solidita'
          finanziaria   dell'istituto   di   moneta   elettronica   o
          l'esercizio effettivo della vigilanza,  la  Banca  d'Italia
          puo' imporre la costituzione di  una  societa'  che  svolga
          esclusivamente   l'attivita'   di   emissione   di   moneta
          elettronica. 
              6. Gli istituti di moneta elettronica italiani  possono
          operare: 
              a)  in  un  altro  Stato   comunitario,   anche   senza
          stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate
          dalla Banca d'Italia; 
              b)  in  uno  Stato  terzo,   anche   senza   stabilirvi
          succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
              7. Gli istituti di moneta elettronica con  sede  legale
          in  un  altro  Stato  comunitario   possono   operare   nel
          territorio  della   Repubblica   anche   senza   stabilirvi
          succursali dopo che la Banca d'Italia sia  stata  informata
          dall'autorita' competente dello Stato di origine. 
              8. Gli istituti di moneta elettronica con  sede  legale
          in uno Stato terzo possono  operare  nel  territorio  della
          Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale  in
          Italia  autorizzata  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  del
          presente articolo in presenza di condizioni  corrispondenti
          a  quelle  del  comma  1,  lettere  c),  d),  e)   ed   f).
          L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero  degli
          affari esteri, tenendo  anche  conto  della  condizione  di
          reciprocita'. 
              9. La Banca d'Italia detta disposizioni  attuative  del
          presente articolo.". 
              Il  testo  dell'articolo  114-quinquies.2  del   citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 114-quinquies.2. Vigilanza 
              1. Gli istituti  di  moneta  elettronica  inviano  alla
          Banca d'Italia, con le modalita'  e  nei  termini  da  essa
          stabiliti, le segnalazioni periodiche  nonche'  ogni  altro
          dato  e  documento  richiesto.  Essi  trasmettono  anche  i
          bilanci con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia. 
              1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale degli istituti di moneta elettronica,  anche  per
          il tramite di questi ultimi. 
              1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1  si  applicano
          anche  ai  soggetti  ai  quali  gli  istituti   di   moneta
          elettronica  abbiano  esternalizzato   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti e al loro personale. 
              2. La Banca d'Italia emana  disposizioni  di  carattere
          generale  aventi  a   oggetto:   il   Governo   societario,
          l'adeguatezza patrimoniale,  il  contenimento  del  rischio
          nelle   sue   diverse   configurazioni,    l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e incentivazione. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci   e   i
          dirigenti  degli  istituti  di   moneta   elettronica   per
          esaminare la situazione degli stessi; 
              b) ordinare la  convocazione  degli  organi  collegiali
          degli istituti di moneta elettronica,  fissandone  l'ordine
          del  giorno,  e  proporre   l'assunzione   di   determinate
          decisioni; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali  degli  istituti  di  moneta  elettronica
          quando gli organi  competenti  non  abbiano  ottemperato  a
          quanto previsto dalla lettera b); 
              d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
          situazione  lo  richieda,   provvedimenti   specifici   nei
          confronti  di  singoli  istituti  di   moneta   elettronica
          riguardanti anche la restrizione delle  attivita'  o  della
          struttura   territoriale,   il   divieto   di    effettuare
          determinate operazioni anche  di  natura  societaria  e  di
          distribuire utili o altri elementi del patrimonio  nonche',
          con riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; 
              d-bis) disporre, qualora la loro permanenza  in  carica
          sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e  prudente   gestione
          dell'istituto di moneta  elettronica,  la  rimozione  dalla
          carica di  uno  o  piu'  esponenti;  la  rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  26,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci,  i  dirigenti  dei  soggetti  ai
          quali  siano  state   esternalizzate   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti. 
              4. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli istituti di moneta  elettronica,  i  loro  agenti  o  i
          soggetti  a  cui  sono  esternalizzate  funzioni  aziendali
          essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di
          documenti e  gli  atti  che  ritenga  necessari.  La  Banca
          d'Italia  notifica  all'autorita'  competente  dello  Stato
          ospitante   l'intenzione   di   effettuare   ispezioni   su
          succursali, agenti o soggetti  a  cui  sono  esternalizzate
          funzioni aziendali essenziali o importanti di  istituti  di
          moneta elettronica  italiani  operanti  nel  territorio  di
          quest'ultimo ovvero richiede alle autorita' competenti  del
          medesimo Stato di effettuare tali accertamenti. 
              5. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo
          aver informato  la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,
          anche  tramite  persone  da  esse  incaricate,  succursali,
          agenti  o  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate  funzioni
          aziendali essenziali o importanti  di  istituti  di  moneta
          elettronica comunitari che  operano  nel  territorio  della
          Repubblica. Se  le  autorita'  competenti  dello  Stato  di
          origine lo richiedono, la  Banca  d'Italia  puo'  procedere
          direttamente agli accertamenti. 
              6. Nel confronti degli istituti di  moneta  elettronica
          che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali  diverse
          dall'emissione di moneta elettronica  e  dalla  prestazione
          dei   servizi   di   pagamento,   autorizzati   ai    sensi
          dell'articolo 114-quinquies, comma  2,  la  Banca  d'Italia
          esercita  i  poteri  di  vigilanza  indicati  nel  presente
          articolo sull'attivita' di emissione di moneta elettronica,
          prestazione dei servizi  di  pagamento  e  sulle  attivita'
          connesse e  strumentali,  avendo  a  riferimento  anche  il
          responsabile della gestione dell'attivita' e il  patrimonio
          destinato. 
              6-bis.  Quando  risulta  la  violazione,  da  parte  di
          istituti di moneta elettronica comunitari che  operano  nel
          territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle
          disposizioni del presente  Titolo,  del  Titolo  VI  e  del
          decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  la  Banca
          d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato  di
          origine  affinche'  quest'ultima  adotti  i   provvedimenti
          necessari a porre termine alle irregolarita'. »; 
              6-ter.  Quando  mancano  o   risultano   inadeguati   i
          provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
          le irregolarita' commesse  possono  pregiudicare  interessi
          generali ovvero nei casi di urgenza  per  la  tutela  delle
          ragioni degli  utenti,  dei  risparmiatori  e  degli  altri
          soggetti  ai  quali  sono  prestati  i  servizi,  la  Banca
          d'Italia  puo'  adottare  in  via  provvisoria  le   misure
          necessarie,   comprese   l'imposizione   del   divieto   di
          intraprendere  nuove  operazioni  e   la   chiusura   della
          succursale, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato
          di origine.". 
              Il testo dell'articolo 114-septies del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 114-septies. Albo degli istituti di pagamento 
              1. La Banca  d'Italia  iscrive  in  un  apposito  albo,
          consultabile pubblicamente, accessibile sul  sito  internet
          ed aggiornato periodicamente,  gli  istituti  di  pagamento
          autorizzati in Italia, con indicazione della  tipologia  di
          servizi che  sono  autorizzati  a  prestare  e  i  relativi
          agenti; sono iscritte altresi' le succursali di istituti di
          pagamento  italiani  stabilite  in  uno  Stato  comunitario
          diverso  dall'Italia.  Per  i  prestatori  dei  servizi  di
          disposizione di ordini di pagamento, l'albo riporta anche i
          dati identificativi  della  polizza  assicurativa  o  della
          analoga  garanzia  di  cui  al  comma  1-bis  dell'articolo
          114-novies. 
              1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE
          le  informazioni  iscritte  nell'albo   e   ogni   relativa
          modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione  o
          dell'esenzione    concessa    ai    sensi     dell'articolo
          114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno determinate. 
              2. Gli istituti di  pagamento  indicano  negli  atti  e
          nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
              3. 
              2-bis.  I  soggetti  che  prestano  esclusivamente   il
          servizio di informazione sui conti  sono  iscritti  in  una
          sezione speciale dell'albo di cui al comma 1, se  ricorrono
          le condizioni previste dall'articolo 114-novies,  comma  1,
          lettere a), b), d), e-bis) e f) e se  hanno  stipulato  una
          polizza di assicurazione  della  responsabilita'  civile  o
          analoga garanzia per i  danni  arrecati  al  prestatore  di
          servizi di pagamento di radicamento del conto o  all'utente
          dei servizi  di  pagamento.  I  dati  identificativi  della
          polizza assicurativa o della analoga  garanzia  di  cui  al
          presente comma sono altresi' pubblicati nell'albo di cui al
          comma 1. 
              2-ter. Le informazioni rese ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 4-bis, del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
          11, sono pubblicate in un'appendice dell'albo  previsto  al
          comma  1,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla   Banca
          d'Italia.". 
              Il testo dell'articolo 114-novies  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 114-novies. Autorizzazione 
              1.  La  Banca  d'Italia  autorizza  gli   istituti   di
          pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di  societa'  per  azioni,  di
          societa'  in  accomandita  per  azioni,   di   societa'   a
          responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; 
              b) la sede legale e la direzione generale siano situate
          nel territorio della Repubblica ove e'  svolta  almeno  una
          parte dell'attivita' avente a oggetto servizi di pagamento; 
              c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato dalla Banca d'Italia; 
              d)   venga   presentato   un   programma    concernente
          l'attivita'  iniziale   e   la   struttura   organizzativa,
          unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
              e)   sussistano   i   presupposti   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo   19   per   i
          titolari delle partecipazioni ivi indicate; 
              e-bis)   i   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  e  controllo   siano   idonei,
          secondo   quanto   previsto    ai    sensi    dell'articolo
          114-undecies; 
              f) non sussistano, tra gli istituti di  pagamento  o  i
          soggetti del  gruppo  di  appartenenza  e  altri  soggetti,
          stretti legami che ostacolino l'effettivo  esercizio  delle
          funzioni di vigilanza. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma  1,  la
          Banca d'Italia autorizza gli  istituti  di  pagamento  alla
          prestazione del  servizio  di  disposizione  di  ordini  di
          pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di
          assicurazione della responsabilita' civile o analoga  forma
          di   garanzia   per   i   danni   arrecati   nell'esercizio
          dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione  ovvero  il  regolare
          funzionamento del sistema dei pagamenti. 
              3.  La  Banca  d'Italia  disciplina  la  procedura   di
          autorizzazione, i criteri di valutazione  delle  condizioni
          del comma 1, i casi di revoca e  le  ipotesi  di  decadenza
          quando   l'istituto   autorizzato   non   abbia    iniziato
          l'esercizio dell'attivita'. 
              4. La Banca d'Italia,  autorizza  alla  prestazione  di
          servizi  di  pagamento  soggetti   che   esercitino   altre
          attivita' imprenditoriali quando: 
              a) ricorrano le condizioni  indicate  al  comma  1,  ad
          eccezione del possesso dei  requisiti  di  professionalita'
          degli esponenti aziendali; 
              b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le
          relative attivita' accessorie e strumentali sia  costituito
          un patrimonio destinato con le  modalita'  e  agli  effetti
          stabiliti dall'articolo 114-terdecies; 
              c) siano individuati uno o piu'  soggetti  responsabili
          del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi  si  applica
          l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e
          professionalita'. 
              5.   Se   lo   svolgimento   delle   altre    attivita'
          imprenditoriali  rischia  di   danneggiare   la   solidita'
          finanziaria  dell'istituto  di  pagamento   o   l'esercizio
          effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia  puo'  imporre
          la costituzione di una societa' che  svolga  esclusivamente
          l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento. 
              5-bis. La Banca d'Italia detta  disposizioni  attuative
          del presente articolo.". 
              Il testo dell'articolo 114-decies  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 114-decies. Operativita' transfrontaliera 
              1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire
          succursali nel territorio della Repubblica  e  degli  altri
          Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Gli  istituti  di  pagamento   comunitari   possono
          stabilire succursali nel territorio  della  Repubblica.  Il
          primo insediamento e' preceduto da una  comunicazione  alla
          Banca d'Italia da  parte  dell'autorita'  competente  dello
          Stato di origine. 
              3. Gli istituti di pagamento italiani possono  prestare
          i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario  senza
          stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate
          dalla Banca d'Italia. 
              4.  Gli  istituti  di  pagamento   comunitari   possono
          prestare  i  servizi  di  pagamento  nel  territorio  della
          Repubblica senza stabilirvi succursali dopo  che  la  Banca
          d'Italia  sia  stata  informata  dall'autorita'  competente
          dello Stato di origine. 
              4-bis. Gli istituti di  pagamento  comunitari,  che  ai
          sensi dei commi 2 e 4  prestano  servizi  di  pagamento  in
          Italia, concedono credito collegato  all'emissione  o  alla
          gestione di carte di credito nel rispetto delle  condizioni
          stabilite dalla Banca d'Italia. Quando  queste  ultime  non
          ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato  al
          rilascio  dell'autorizzazione;  si   applica,   in   quanto
          compatibile, l'articolo 114-novies. 
              5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire
          succursali o prestare servizi di  pagamento  in  uno  Stato
          terzo senza  stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione
          della Banca d'Italia. 
              6. Il presente articolo si applica anche  nel  caso  di
          operativita'   transfrontaliera   mediante   l'impiego   di
          agenti.". 
              Il testo dell'articolo 114-undecies del citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 114-undecies. Rinvio 
              1. Agli istituti di pagamento si applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni contenute negli  articoli  19,
          20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI.  I
          provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla
          Banca d'Italia. 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  istituti  di
          pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del  comma
          3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo'
          prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
          ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c),  avuto
          riguardo  alla  complessita'  operativa,   dimensionale   e
          organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
          dell'attivita' svolta. 
              1-ter.  Ai  titolari  delle   partecipazioni   indicate
          all'articolo  19  in  istituti  di  pagamento  si   applica
          l'articolo 25, ad eccezione del comma  2,  lettera  b);  il
          decreto   di   cui   all'articolo   25    puo'    prevedere
          l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai  sensi
          del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto  riguardo
          alla complessita' operativa, dimensionale  e  organizzativa
          degli   istituti,    nonche'    alla    natura    specifica
          dell'attivita' svolta. 
              2.  Agli  istituti  di  pagamento  che  non  esercitino
          attivita' imprenditoriali  diverse  dalla  prestazione  dei
          servizi di pagamento  ai  sensi  dell'articolo  114-novies,
          comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis
          e 113-ter, ad eccezione del comma 7. 
              2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo
          114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter. 
              3.  La  Banca  d'Italia   puo'   dettare   disposizioni
          attuative ai fini dell'applicazione delle norme di  cui  al
          presente articolo.". 
              Il testo dell'articolo 114-duodecies del citato decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 114-duodecies. Conti  di  pagamento  e  forme  di
          tutela 
              1. Gli istituti di  pagamento  registrano  per  ciascun
          cliente in poste del passivo, nel rispetto delle  modalita'
          stabilite dalla Banca d'Italia, le somme  di  denaro  della
          clientela in conti di pagamento  utilizzati  esclusivamente
          per la prestazione dei servizi di pagamento. 
              1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi
          di pagamento  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera
          h-septies.1), numeri da 1  a  6,  tutelano  tutti  i  fondi
          ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi  inclusi
          quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e
          tramite un altro prestatore di  servizi  di  pagamento  per
          l'esecuzione di operazioni  di  pagamento,  secondo  quanto
          previsto al comma 2. 
              2. Le somme di  denaro  sono  investite,  nel  rispetto
          delle  modalita'  stabilite  dalla   Banca   d'Italia,   in
          attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli
          effetti da  quello  dell'istituto  di  pagamento.  Su  tale
          patrimonio distinto non sono ammesse azioni  dei  creditori
          dell'istituto di pagamento o nell'interesse  degli  stessi,
          ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso  il
          quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei
          singoli clienti degli istituti di  pagamento  sono  ammesse
          nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le
          somme  di  denaro  ricevute  dagli  utenti  di  servizi  di
          pagamento sono  depositate  presso  terzi  non  operano  le
          compensazioni  legale  e  giudiziale  e  non  puo'   essere
          pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
          vantati dal  depositario  nei  confronti  dell'istituto  di
          pagamento. 
              3. Ai fini  dell'applicazione  della  disciplina  della
          liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti  di
          pagamento sono equiparati ai clienti  aventi  diritto  alla
          restituzione di strumenti finanziari.". 
              Il  testo  dell'articolo  114-quaterdecies  del  citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 114-quaterdecies. Vigilanza 
              1.  Gli  istituti  di  pagamento  inviano  alla   Banca
          d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
          le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
          documento richiesto. Essi trasmettono anche i  bilanci  con
          le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
              1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite
          di questi ultimi. 
              1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1  si  applicano
          anche ai  soggetti  ai  quali  gli  istituti  di  pagamento
          abbiano  esternalizzato  funzioni  aziendali  essenziali  o
          importanti e al loro personale. 
              2. La Banca d'Italia emana  disposizioni  di  carattere
          generale  aventi  a   oggetto:   il   Governo   societario,
          l'adeguatezza patrimoniale,  il  contenimento  del  rischio
          nelle   sue   diverse   configurazioni,    l'organizzazione
          amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e  i
          sistemi di remunerazione e incentivazione. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci   e   i
          dirigenti degli istituti  di  pagamento  per  esaminare  la
          situazione degli stessi; 
              b) ordinare la  convocazione  degli  organi  collegiali
          degli  istituti  di  pagamento,  fissandone  l'ordine   del
          giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali degli istituti di  pagamento  quando  gli
          organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
          dalla lettera b); 
              d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
          situazione  lo  richieda,   provvedimenti   specifici   nei
          confronti di singoli  istituti  di  pagamento,  riguardanti
          anche: la restrizione delle  attivita'  o  della  struttura
          territoriale;  il   divieto   di   effettuare   determinate
          operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire
          utili  o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',   con
          riferimento  a   strumenti   finanziari   computabili   nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; 
              d-bis) disporre, qualora la loro permanenza  in  carica
          sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e  prudente   gestione
          dell'istituto di pagamento, la rimozione  dalla  carica  di
          uno  o  piu'  esponenti  aziendali;  la  rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  26,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci e i  dirigenti  dei  soggetti  ai
          quali  siano  state   esternalizzate   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti. 
              4. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui
          sono  esternalizzate  funzioni   aziendali   essenziali   o
          importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti  e
          gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia  notifica
          all'autorita' competente dello Stato ospitante l'intenzione
          di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti  a
          cui sono esternalizzate  funzioni  aziendali  essenziali  o
          importanti di istituti di pagamento italiani  operanti  nel
          territorio di quest'ultimo ovvero richiede  alle  autorita'
          competenti  del   medesimo   Stato   di   effettuare   tali
          accertamenti. 
              5. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo
          aver informato  la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,
          anche  tramite  persone  da  esse  incaricate,  succursali,
          agenti  o  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate  funzioni
          aziendali essenziali o importanti di istituti di  pagamento
          comunitari che operano nel territorio della Repubblica.  Se
          le  autorita'  competenti  dello  Stato   di   origine   lo
          richiedono, la Banca d'Italia puo'  procedere  direttamente
          agli accertamenti." 
              Il  testo  dell'articolo  114-sexiesdecies  del  citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 114-sexiesdecies. Deroghe 
              1. La Banca d'Italia puo' esentare i soggetti  iscritti
          nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione, in
          tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal
          presente  titolo,  quando   ricorrono   congiuntamente   le
          seguenti condizioni: 
              a) la media mensile, calcolata  sui  precedenti  dodici
          mesi,  dell'importo   complessivo   delle   operazioni   di
          pagamento  eseguite  dal  soggetto  interessato,   compreso
          qualsiasi agente di cui e' responsabile,  non  superi  i  3
          milioni di euro; la Banca d'Italia valuta  tale  condizione
          in  base  al  piano   aziendale   prodotto   dal   soggetto
          interessato; 
              b) nessuna delle  persone  fisiche  responsabili  della
          gestione o  del  funzionamento  dell'impresa  abbia  subito
          condanne per riciclaggio  di  denaro  o  finanziamento  del
          terrorismo o altri reati finanziari. 
              2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi  di
          pagamento  di  cui  all'articolo  1,   comma   2,   lettera
          h-septies.1), numeri da 1) a 6),  possono  essere  prestati
          dai soggetti di cui al comma 1. 
              3. Ai soggetti esentati ai sensi del  comma  1  non  si
          applica l'articolo 114-decies. 
              4. La Banca d'Italia  stabilisce  le  procedure  che  i
          soggetti di cui al comma 1 devono  seguire  per  comunicare
          ogni variazione delle condizioni di cui al  commi  1,  2  e
          3.". 
              Il  testo  dell'articolo  126-bis  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 126-bis. Disposizioni di carattere generale 
              1. Il presente capo  si  applica  ai  contratti  quadro
          relativi a  servizi  di  pagamento  e  alle  operazioni  di
          pagamento, anche se queste non rientrano  in  un  contratto
          quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio  della
          Repubblica. 
              2. Ai fini del presente capo, per servizi di  pagamento
          si intende anche l'emissione di  moneta  elettronica.  Allo
          Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche
          amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in
          veste di pubblica autorita', emettono  moneta  elettronica,
          si applica soltanto l'articolo 126-novies. 
              3. In  deroga  all'articolo  127,  comma  1,  le  parti
          possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente
          capo non  si  applicano,  interamente  o  parzialmente,  se
          l'utilizzatore  di  servizi  di   pagamento   non   e'   un
          consumatore, ne' una micro-impresa.  Resta  fermo  in  ogni
          caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751. 
              4.  Spetta  al  prestatore  dei  servizi  di  pagamento
          l'onere della prova di aver  correttamente  adempiuto  agli
          obblighi previsti dal presente capo. 
              5. La Banca d'Italia adotta  i  provvedimenti  previsti
          dal  presente  capo  avendo  riguardo,  per  i  servizi  di
          pagamento regolati in  conto  corrente  o  commercializzati
          unitamente a un conto corrente, alle disposizioni  previste
          ai sensi del capo I. 
              6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal
          presente capo, la Banca d'Italia tiene  conto  anche  della
          finalita' di garantire un adeguato livello di affidabilita'
          ed efficienza dei servizi di pagamento.". 
              L'articolo 126-ter del citato  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  abrogato  dal  presente  decreto,
          recava: "Spese applicabili". 
              Il testo dell'articolo 126-quater  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 126-quater. Informazioni relative alle operazioni
          di pagamento e ai contratti 
              1. La Banca d'Italia disciplina: 
              a) contenuti e modalita'  delle  informazioni  e  delle
          condizioni che  il  prestatore  dei  servizi  di  pagamento
          fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di
          pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e
          le  condizioni  sono   redatte   in   termini   di   facile
          comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare,
          l'utilizzatore dei servizi di  pagamento  e'  informato  di
          tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento
          e  della  loro  suddivisione.  Sono  previsti  obblighi  di
          trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di  strumenti
          di pagamento che riguardino operazioni o presentino  limiti
          di spesa o avvaloramento inferiori a soglie  fissate  dalla
          stessa Banca d'Italia; 
              b) casi,  contenuti  e  modalita'  delle  comunicazioni
          periodiche sulle operazioni di pagamento,  ivi  incluse  le
          operazioni di pagamento disposte tramite un  prestatore  di
          servizi di disposizione di ordine di pagamento. 
              2.  Non  si  applicano   gli   articoli   67-quinquies,
          67-sexies, comma 1, lettere a),  b)  ed  h),  67-  septies,
          comma 1, lettere b), c),  f)  e  g),  67-octies,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.
          206. 
              3. (abrogato).". 
              Il   testo   dell'articolo   126-sexies   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 126-sexies. Modifica unilaterale delle condizioni 
              1.  Ogni  modifica  del  contratto   quadro   o   delle
          condizioni  e  informazioni   a   esso   relative   fornite
          all'utilizzatore ai sensi dell'articolo  126-quater,  comma
          1, lettera a), e' proposta dal prestatore  dei  servizi  di
          pagamento  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla   Banca
          d'Italia, con almeno due mesi  di  anticipo  rispetto  alla
          data di applicazione indicata nella proposta. 
              2. Il contratto quadro puo' prevedere che  la  modifica
          delle  condizioni   contrattuali   si   ritiene   accettata
          dall'utilizzatore  a  meno  che  questi  non  comunichi  al
          prestatore dei  servizi  di  pagamento,  prima  della  data
          indicata nella proposta per l'applicazione della  modifica,
          che  non   intende   accettarla.   In   questo   caso,   la
          comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta  di
          modifica, specifica che in assenza di espresso  rifiuto  la
          proposta si  intende  accettata  e  che  l'utilizzatore  ha
          diritto di recedere senza spese prima della  data  prevista
          per l'applicazione della modifica. 
              3. Le modifiche dei tassi  di  interesse  o  di  cambio
          possono essere applicate  con  effetto  immediato  e  senza
          preavviso;    tuttavia,    se    sono    sfavorevoli    per
          l'utilizzatore, e' necessario che  cio'  sia  previsto  nel
          contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della
          variazione  dei  tassi  di  interesse  o   di   cambio   di
          riferimento  convenuti  nel  contratto.  L'utilizzatore  e'
          informato della modifica dei tassi di interesse nei casi  e
          secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia. 
              4. Le modifiche dei tassi  di  interesse  o  di  cambio
          utilizzati nelle operazioni di pagamento sono  applicate  e
          calcolate  in  modo  da  non  creare  discriminazioni   tra
          utilizzatori,  secondo   quanto   stabilito   dalla   Banca
          d'Italia. 
              4-bis. Se il cliente e' un  consumatore,  il  contratto
          quadro o le  condizioni  e  informazioni  a  esso  relative
          fornite all'utilizzatore ai sensi  dell'articolo126-quater,
          comma 1, lettera a), possono essere modificate se  sussiste
          un giustificato motivo. 
              5. (abrogato).". 
              Il testo dell'articolo 126-octies  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 126-octies. Denominazione valutaria dei pagamenti 
              1. I pagamenti sono effettuati nella valuta  concordata
          dalle parti. 
              2.  Se  al  pagatore  e'  offerto,  prima  di  disporre
          un'operazione di  pagamento,  un  servizio  di  conversione
          valutaria dal  beneficiario  ovvero  presso  uno  sportello
          automatico o presso il punto vendita  da  un  venditore  di
          merci o da un fornitore di servizi, colui  che  propone  il
          servizio di conversione comunica al pagatore tutte le spese
          e  il  tasso  di  cambio  che  sara'  utilizzato   per   la
          conversione.  Il  pagatore  accetta  il  servizio  su  tale
          base.". 
              Il  testo  dell'articolo  127-bis  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 127-bis. Spese addebitabili 
              1. Non possono  essere  addebitate  al  cliente  spese,
          comunque denominate,  inerenti  alle  informazioni  e  alle
          comunicazioni previste ai sensi di legge  se  trasmesse  al
          cliente con strumenti di comunicazione  telematica  o  allo
          stesso fornite  su  supporto  durevole  diverso  da  quello
          cartaceo. Per le informazioni e le  comunicazioni  previste
          ai sensi di legge  relative  a  servizi  di  pagamento  non
          possono  essere  addebitate  al  cliente  spese,   comunque
          denominate, qualunque sia lo strumento di  comunicazione  o
          il   tipo   di   supporto   utilizzato.   Le   informazioni
          precontrattuali  e  le  comunicazioni  previste  ai   sensi
          dell'articolo 118 sono sempre  gratuite  qualunque  sia  lo
          strumento  di  comunicazione  o   il   tipo   di   supporto
          utilizzato. 
              2. Il contratto  puo'  prevedere  che,  se  il  cliente
          richiede informazioni  o  comunicazioni  ulteriori  o  piu'
          frequenti rispetto a quelle previste  dal  presente  titolo
          ovvero la loro trasmissione con strumenti di  comunicazione
          diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese
          sono a carico del cliente. 
              3. Se, in relazione  a  informazioni  o  comunicazioni,
          vengono  addebitate   spese   al   cliente,   queste   sono
          ragionevoli  e  proporzionate   ai   costi   effettivamente
          sostenuti dalla banca o  dall'intermediario  finanziario  o
          dal prestatore di servizi di pagamento. 
              4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento
          la  consegna  di  documenti  personalizzati   puo'   essere
          subordinata al pagamento delle spese  di  istruttoria,  nei
          limiti e alle condizioni stabilite dal CICR. 
              5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma
          4 e, per i servizi di pagamento, dall'articolo 16, comma 4,
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.". 
              Il  testo  dell'articolo   128   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 128. Controlli 
              1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
          del presente  titolo,  la  Banca  d'Italia  puo'  acquisire
          informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso
          le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti
          di pagamento e gli  intermediari  finanziari.  Resta  fermo
          quanto  previsto  dagli  articoli  114-quinquies.2,   commi
          6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114-undecies, comma 2-bis. 
              2. (abrogato). 
              3.  Con  riguardo  ai  soggetti  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 115, comma 2, il  CICR  indica  le  autorita'
          competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1  e
          a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1,
          lettere b), c), d), ed e), e 4.". 
              Il testo dell'articolo 128-decies  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  128-decies.  Disposizioni   di   trasparenza   e
          connessi poteri di controllo 
              1. Agli agenti in attivita'  finanziaria,  agli  agenti
          previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai  mediatori
          creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del
          Titolo VI.  La  Banca  d'Italia  puo'  stabilire  ulteriori
          regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti
          con la clientela. 
              2.  L'intermediario  mandante   risponde   alla   Banca
          d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo  VI  da
          parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La  Banca
          d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  l'agente  in
          attivita' finanziaria, anche avvalendosi della  Guardia  di
          Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa  attribuiti  per
          l'accertamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  e  delle
          imposte sui  redditi,  utilizzando  strutture  e  personale
          esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
              2-bis. Le banche,  gli  istituti  di  pagamento  e  gli
          istituti di moneta elettronica comunitari che prestano,  in
          regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi
          di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite
          degli agenti di cui all'articolo 128-quater,  designano  in
          Italia un  punto  di  contatto  centrale  nei  casi  e  per
          l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di
          regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi
          dell'articolo   29,   paragrafo    7,    della    direttiva
          2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate  dalla  Banca
          d'Italia.  Restano  ferme  le  disposizioni   dettate   per
          finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento
          del  terrorismo  dall'articolo  43,   commi   3   e   4   e
          dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231 e successive modificazioni. 
              3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
          controllo sugli agenti insediati in  Italia  per  conto  di
          istituti di moneta  elettronica  o  istituto  di  pagamento
          comunitari per verificare l'osservanza  delle  disposizioni
          di  cui  al  comma  1  e  della  relativa   disciplina   di
          attuazione.  Il  punto  di   contatto   centrale   previsto
          dall'articolo 43,  comma  3,  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni  risponde
          alla Banca d'Italia del  rispetto  delle  disposizioni  del
          Titolo  VI  da  parte  degli  agenti  insediati  in  Italia
          dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento
          comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in  Italia
          per conto di istituti di moneta elettronica o  istituto  di
          pagamento comunitari nonche' presso il  punto  di  contatto
          anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. 
              4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
          controllo   sui   mediatori   creditizi   per    verificare
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e  della
          relativa disciplina di attuazione. La Banca  d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso  i  mediatori  creditizi  anche
          avvalendosi della Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. 
              4-bis. Dal 1°(gradi) luglio  2014  il  controllo  sugli
          agenti insediati in Italia per conto di istituti di  moneta
          elettronica  o  istituti  di  pagamento  comunitari  e  sui
          mediatori  creditizi  per  verificare  l'osservanza   delle
          disposizioni di cui al comma 1 e della relativa  disciplina
          di attuazione e' esercitato dall'Organismo.  A  tali  fini,
          l'Organismo potra' effettuare ispezioni  anche  avvalendosi
          della Guardia di Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
          e personale esistenti in  modo  da  non  determinare  oneri
          aggiuntivi. 
              5. Il mediatore creditizio risponde anche del  rispetto
          del  titolo  VI  da   parte   dei   propri   dipendenti   e
          collaboratori.". 
              Il  testo  dell'articolo   144   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 144. Altre sanzioni amministrative alle  societa'
          o enti 
              1.  Nei  confronti  delle  banche,  degli  intermediari
          finanziari, delle rispettive capogruppo e dei  soggetti  ai
          quali  sono   state   esternalizzate   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della
          revisione  legale  dei  conti,  si  applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 30.000  fino  al  10  per
          cento del fatturato e,  nei  confronti  degli  istituti  di
          pagamento e degli istituti  di  moneta  elettronica  e  dei
          soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate   funzioni
          aziendali  essenziali  o  importanti,  nonche'  di   quelli
          incaricati  della  revisione  legale  dei  conti,  fino  al
          massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del
          fatturato, quando  tale  importo  e'  superiore  a  euro  5
          milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile,  per
          le seguenti violazioni: 
              a) inosservanza degli articoli 18,  comma  4,  26,  28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2  e  4,  66,
          67,  67-ter,  68,   69-quater,   69-quinquies,   69-octies,
          69-novies,        69-sexiesdecies,         69-noviesdecies,
          69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in  relazione  agli
          articoli  26,  52,  61,  comma  5,  64,  commi   2   e   4,
          114-quinquies.1,   114-quinquies.2,   114-quinquies.3,   in
          relazione agli articoli 26 e 52,  114-octies,  114-undecies
          in  relazione  agli  articoli  26  e   52,   114-duodecies,
          114-terdecies,  114-quaterdecies,  114-octiesdecies,   129,
          comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle  relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie; 
              b)  inosservanza  degli   articoli   116,   123,   124,
          126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi  3  e
          4,    126-duodecies,     126-quaterdecies,     comma     1,
          126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
              c) inosservanza degli articoli 117, commi  1,  2  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,   comma    2,    126-sexies,    126-septies,
          126-quinquiesdecies,  126-octiesdecies,   126-noviesdecies,
          comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127,
          comma 01 e 128-decies, comma  2  e  comma  2-bis,  o  delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
              d)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'articolo 40-bis o  del  titolo  VI,  ovvero
          offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
          8; 
              e)  inserimento  nei  contratti  di   clausole   aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso; 
              e-bis) inosservanza, da  parte  delle  banche  e  degli
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106, degli articoli  120-octies,  120-novies,
          120-un-decies,        120-duodecies,         120-terdecies,
          120-quaterdecies,   120-septiesdecies,    120-octiesdecies,
          120-noviesdecies. 
              2. 
              2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da      euro      duemilacinquecentottanta      a      euro
          centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche  e
          degli intermediari finanziari in caso di  violazione  delle
          disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,  comma
          1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  relativo
          alle agenzie  di  rating  del  credito,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. 
              3-bis. 
              4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: 
              a)   per   l'inosservanza   delle    norme    contenute
          nell'articolo 128, comma 1, ovvero  nei  casi  di  ostacolo
          all'esercizio delle  funzioni  di  controllo  previste  dal
          medesimo articolo 128, di mancata adesione  ai  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   previsti
          dall'articolo  128-bis,  nonche'  di  inottemperanza   alle
          misure inibitorie adottate dalla Banca  d'Italia  ai  sensi
          dell'articolo 128-ter; 
              b) nel caso di frazionamento artificioso  di  un  unico
          contratto di  credito  al  consumo  in  una  pluralita'  di
          contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore  al
          limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma
          1, lettera a); 
              c) nel caso di mancata partecipazione ai  siti  web  di
          confronto previsti dall'articolo 126-terdecies,  ovvero  di
          mancata  trasmissione  agli  stessi  siti  web   dei   dati
          necessari per il confronto tra le offerte. 
              5. 
              5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante  rilevi
          nel comportamento dell'agente in attivita'  finanziaria  le
          violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e)  ed
          e-bis),  e  4,  l'inosservanza  degli   obblighi   previsti
          dall'articolo  125-novies  o  la  violazione  dell'articolo
          128-decies,  comma  1,  ultimo  periodo,  adotta  immediate
          misure correttive e trasmette  la  documentazione  relativa
          alle    violazioni    riscontrate,    anche     ai     fini
          dell'applicazione       dell'articolo        128-duodecies,
          all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. 
              6. 
              7. 
              8. Le sanzioni previste dai commi 1,  lettere  b),  c),
          d), e) ed e-bis), e 4 si  applicano  quando  le  infrazioni
          rivestono carattere rilevante, secondo i  criteri  definiti
          dalla  Banca  d'Italia,  con  provvedimento  di   carattere
          generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte  sulla
          complessiva  organizzazione  e  sui  profili   di   rischio
          aziendali. 
              9.  Se  il   vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.".