Art. 2
Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e
dignita' nella fase finale della vita
1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del
paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso
di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato
dal medico. A tal fine, e' sempre garantita un'appropriata terapia
del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e
l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010,
n. 38.
2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di
imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione
irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a
trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze
refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo' ricorrere alla
sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia
del dolore, con il consenso del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il
rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Note all'art. 2:
- La legge 15 marzo 2010, n. 38, reca "Disposizioni per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore".