Art. 3
Minori e incapaci
1. La persona minore di eta' o incapace ha diritto alla
valorizzazione delle proprie capacita' di comprensione e di
decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute
in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle condizioni
di esprimere la sua volonta'.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e'
espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o
dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in
relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita', e avendo come
scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel
pieno rispetto della sua dignita'.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi
dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal
tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la
tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno
rispetto della sua dignita'.
4. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso
dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato
nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda
l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche
dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo
conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di
capacita' di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona
interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in
assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui
all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore
rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano
appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare
su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei
soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del
medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 414 del codice civile:
"Art. 414. Persone che possono essere interdette.
Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si
trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che
li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono
interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro
adeguata protezione.".
- Si riporta il testo degli articoli 406 e seguenti del
codice civile:
"406. Soggetti.
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di
sostegno puo' essere proposto dallo stesso soggetto
beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato,
ovvero da uno dei soggetti indicati nell'art. 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata
il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di
revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al
giudice competente per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali
direttamente impegnati nella cura e assistenza della
persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere
opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di
sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il
ricorso di cui all'art. 407 o a fornirne comunque notizia
al pubblico ministero.
(Omissis).
417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere
promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415,
dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il
secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico
ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la
responsabilita' genitoriale o ha per curatore uno dei
genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere
promossa che su istanza del genitore medesimo o del
pubblico ministero.".
Il Capo I del Titolo XII del libro I del codice civile
e' stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6,
relativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e
429 del codice civile in materia di interdizioni e di
inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di
coordinamento e finali.