Art. 5
Pianificazione condivisa delle cure
1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1,
comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia
cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione
con prognosi infausta, puo' essere realizzata una pianificazione
delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il
medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il
paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il
proprio consenso o in una condizione di incapacita'.
2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte
dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia
sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in
particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su
quanto il paziente puo' realisticamente attendersi in termini di
qualita' della vita, sulle possibilita' cliniche di intervenire e
sulle cure palliative.
3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto
proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per
il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.
4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un
fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero,
nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano,
attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla
persona con disabilita' di comunicare, e sono inseriti nella cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione
delle cure puo' essere aggiornata al progressivo evolversi della
malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati
dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4.