Art. 5 
 
                 Pianificazione condivisa delle cure 
 
  1. Nella relazione tra paziente e medico  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze  di  una  patologia
cronica e invalidante o caratterizzata  da  inarrestabile  evoluzione
con prognosi infausta,  puo'  essere  realizzata  una  pianificazione
delle cure condivisa tra il paziente  e  il  medico,  alla  quale  il
medico e l'equipe sanitaria  sono  tenuti  ad  attenersi  qualora  il
paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere  il
proprio consenso o in una condizione di incapacita'. 
  2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la  parte
dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua  fiducia
sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma  3,  in
particolare sul possibile  evolversi  della  patologia  in  atto,  su
quanto il paziente puo'  realisticamente  attendersi  in  termini  di
qualita' della vita, sulle possibilita'  cliniche  di  intervenire  e
sulle cure palliative. 
  3. Il paziente  esprime  il  proprio  consenso  rispetto  a  quanto
proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti  per
il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario. 
  4. Il  consenso  del  paziente  e  l'eventuale  indicazione  di  un
fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero,
nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano,
attraverso video-registrazione  o  dispositivi  che  consentano  alla
persona con disabilita' di comunicare, e sono inseriti nella cartella
clinica e nel  fascicolo  sanitario  elettronico.  La  pianificazione
delle cure puo' essere  aggiornata  al  progressivo  evolversi  della
malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico. 
  5. Per quanto riguarda gli aspetti non  espressamente  disciplinati
dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4.