Art. 8
Relazione alle Camere
1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30
aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una
relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono
tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio
di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero
della salute.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando