Art. 10 Autorizzazione specifica individuale 1. L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata ad un singolo esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica, per uno o piu' beni, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno specifico utilizzatore finale, previo parere del Comitato consultivo. L'autorizzazione ha una validita' da sei mesi a due anni, salvi diversi termini stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, con possibilita' di proroga, a richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. L'eventuale proroga puo' essere rilasciata soltanto una volta. 2. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando, a seconda dei casi, la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. 3. La domanda deve essere corredata di una copia del contratto di riferimento o comunque di sufficiente documentazione atta a comprovare l'effettiva volonta' di acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user statement, contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni: a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta; b) la descrizione dei prodotti importati, la loro quantita' e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento; c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti importati, nonche' del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione; d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso e per i prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi; e) l'impegno espresso, per le merci soggette al regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti; f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati; g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. 4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere debitamente datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale. Essa deve essere autenticata dalla competente autorita' amministrativa straniera o diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente. 5. L'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica di presentare anche un certificato internazionale d'importazione o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorita' amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale. 6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'Autorita' competente puo' sempre richiedere ulteriore, specifica documentazione, necessaria al completamento della relativa istruttoria. 7. L'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica, possono essere tenuti ad adempiere ulteriori specifici obblighi se richiesti dall'Autorita' competente ed indicati nell'autorizzazione stessa. Come ulteriori obblighi possono essere indicati nell'autorizzazione: l'obbligo di produrre all'Autorita' competente una dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale; l'obbligo di effettuare, con cadenza indicata dall'Autorita' competente, ispezioni nel luogo di destinazione finale dei medesimi prodotti indicato nell'autorizzazione, al fine di accertare che questi vi permangano e che la loro effettiva destinazione d'uso sia coerente con quella indicata nell'autorizzazione; l'obbligo di fornire all'Autorita' competente idonea reportistica scritta e fotografica circa tali ispezioni. 8. La documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale deve essere conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente, che puo' disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 17; nel caso di operazioni riguardanti prodotti a duplice uso e prodotti a duplice uso non listati, comprende i documenti indicati nell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento duplice uso. 9. L'autorizzazione specifica individuale e' negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.