Art. 11 
 
                 Autorizzazione globale individuale 
 
  1. L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata ad un singolo
esportatore non occasionale, in quanto gia' soggetto che ha  ottenuto
analoghe autorizzazioni, per uno o piu' prodotti a duplice uso o  per
merci soggette al regolamento antitortura, sia nella  forma  di  beni
fisici che  in  quella  di  beni  intangibili,  quali  operazioni  di
trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e  per
uno o piu' utilizzatori finali o  Paesi  di  destinazione  specifici.
Tali Paesi sono determinati secondo linee guida ad  hoc  che  saranno
predisposte   dall'Autorita'   competente,   sentito   il    Comitato
consultivo. 
  2.  L'autorizzazione  globale  individuale  e'  rilasciata,  previo
parere del Comitato consultivo, con validita'  non  superiore  a  tre
anni e con possibilita' di  proroga  a  richiesta,  che  deve  essere
presentata entro e non  oltre  trenta  giorni  prima  della  scadenza
dell'autorizzazione   stessa.   L'eventuale   proroga   puo'   essere
rilasciata soltanto una volta. 
  3. La domanda per ottenere un'autorizzazione  globale  individuale,
sottoscritta  da  un  legale  rappresentante   dell'esportatore,   e'
indirizzata  all'Autorita'  competente,  utilizzando  la  modulistica
prescritta dai  pertinenti  regolamenti  unionali.  La  domanda  deve
specificare  se  l'autorizzazione   ha   ad   oggetto   materiali   o
informazioni classificati.  In  caso  di  compilazione  incompleta  o
errata   e'   fatta   salva   la   possibilita'   di    regolarizzare
successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti  nella
domanda  e  negli  eventuali   allegati   si   intendono   dichiarati
dall'istante sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi  cambiamento
intervenuto  dopo  la  presentazione  della   domanda   deve   essere
tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. 
  4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione  globale  individuale
in favore  di  operatori  occasionali  e  qualora  non  ricorrano  le
condizioni di continuita' e pluralita' di  rapporti  commerciali  con
destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese. 
  5. Alla domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta  da  un
legale rappresentante  dell'esportatore,  con  cui  l'esportatore  si
obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni  esportazione,  le
seguenti condizioni: 
    a) utilizzare  l'autorizzazione  ottenuta  esclusivamente  per  i
prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati; 
    b) riportare sulle  fatture  e  sui  documenti  di  trasporto  la
seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale  (numero
e data del provvedimento)»; 
    c) richiedere in sede di conclusione  del  contratto,  ovvero  di
accettazione  della  proposta  contrattuale,  una  dichiarazione   di
impegno del committente  estero  o  dell'utilizzatore  finale  a  non
riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i  prodotti  a
duplice uso o i prodotti  a  duplice  uso  non  listati  oggetto  del
contratto stesso o dell'ordinativo, e ad  utilizzarli  esclusivamente
per  scopi  civili  o  per  fini  militari  e  non  offensivi  e  non
proliferanti nei settori chimico, biologico,  nucleare,  radiologico,
missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al  regolamento
antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci
in discorso non saranno riesportate, trasferite o  dirottate  durante
il viaggio, ne' destinate, in tutto o  in  parte,  ad  infliggere  ad
esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o  pene
crudeli, inumani o degradanti. 
  6. Entro trenta giorni dalla fine di  ogni  semestre  l'esportatore
trasmette all'Autorita'  competente  una  lista  riepilogativa  delle
operazioni   effettuate   in   regime   di   autorizzazione   globale
individuale. Tale segnalazione deve contenere  i  seguenti  elementi:
copia del documento doganale, estremi della fattura e del  contratto,
quantita' e valore dei beni spediti, categorie  e  sottocategorie  di
riferimento, corrispondenti  codici  delle  voci  e  sottovoci  della
nomenclatura  combinata,  paese  di  destinazione,  generalita'   del
destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo  di
esportazione, definitiva, temporanea o transito. 
  7. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste  dal
presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata  viene
revocata  dall'Autorita'   competente,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo 14. 
  8. La  documentazione  relativa  alle  esportazioni  effettuate  in
regime di autorizzazione  globale  individuale  e'  conservata  negli
archivi  della  sede  legale  dell'esportatore  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel  quale  le
operazioni hanno avuto luogo  e  deve  essere  esibita  su  richiesta
dell'Autorita' competente, che  puo'  disporre  idonea  attivita'  di
ispezione e controllo ai sensi del presente decreto. 
  9.  L'autorizzazione  globale  individuale  e'  negata,  annullata,
revocata, sospesa o modificata dall'Autorita' competente, sentito  il
parere   del   Comitato   consultivo,   secondo   quanto    stabilito
dall'articolo 14.