Art. 11 Autorizzazione globale individuale 1. L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, in quanto gia' soggetto che ha ottenuto analoghe autorizzazioni, per uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici. Tali Paesi sono determinati secondo linee guida ad hoc che saranno predisposte dall'Autorita' competente, sentito il Comitato consultivo. 2. L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, con validita' non superiore a tre anni e con possibilita' di proroga a richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. L'eventuale proroga puo' essere rilasciata soltanto una volta. 3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. La domanda deve specificare se l'autorizzazione ha ad oggetto materiali o informazioni classificati. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. 4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali e qualora non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita' di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese. 5. Alla domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni: a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati; b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»; c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti a duplice uso o i prodotti a duplice uso non listati oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, ne' destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. 6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito. 7. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 8. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale e' conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente, che puo' disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi del presente decreto. 9. L'autorizzazione globale individuale e' negata, annullata, revocata, sospesa o modificata dall'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.