Art. 12 
 
             Autorizzazione generale dell'Unione europea 
 
  1. L'esportazione dei  prodotti  a  duplice  uso,  dei  prodotti  a
duplice uso  non  listati  e  delle  merci  soggette  al  regolamento
antitortura  puo'  avere   luogo   con   un'autorizzazione   generale
dell'Unione europea, limitatamente ai materiali,  agli  scopi  ed  ai
Paesi  di  destinazione  di  cui  ai  regolamenti   duplice   uso   e
antitortura. 
  2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea
e' sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti  previsti
dai regolamenti predetti.  A  tal  fine,  l'esportatore  che  intende
avvalersi  di  detta  autorizzazione  deve  notificare  all'Autorita'
competente, precedentemente al  primo  utilizzo  della  stessa,  tale
intendimento    con    comunicazione    sottoscritta    dal    legale
rappresentante.   Il   nominativo   dell'esportatore   e'    iscritto
automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con
autorizzazione generale dell'Unione europea»,  tenuto  dall'Autorita'
competente. 
  3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea  non  puo'  essere
utilizzata quando  ricorrano  le  condizioni  ostative  previste  dai
regolamenti predetti. 
  4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni  semestre,  l'esportatore
trasmette all'Autorita'  competente  una  lista  riepilogativa  delle
operazioni  effettuate   in   regime   di   autorizzazione   generale
dell'Unione europea. Tale  segnalazione  deve  contenere  i  seguenti
elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita'  e  valore
dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci
doganali  corrispondenti,  Paese  di  destinazione,  generalita'  del
destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo  di
esportazione, definitiva o temporanea. 
  5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste  dal
presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata  viene
revocata  dall'Autorita'   competente,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo 14. 
  6. La  documentazione  relativa  alle  esportazioni  effettuate  in
regime di autorizzazione generale dell'Unione europea  e'  conservata
negli archivi della sede legale dell'esportatore per un  periodo  non
inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel  quale  le
operazioni hanno avuto luogo  e  deve  essere  esibita  su  richiesta
dell'Autorita' competente  che  puo'  disporre  idonea  attivita'  di
ispezione e controllo ai sensi del presente decreto. 
  7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea puo'
essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito
dall'articolo 14.