Art. 13 Autorizzazione generale nazionale 1. L'esportazione di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III c del regolamento duplice uso, secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II octies del regolamento duplice uso. 2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, e' utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti a duplice uso e gruppi di Paesi di destinazione finale. 3. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente. 4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata e' revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 5. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta alle medesime disposizioni dei commi 4 e 6 dell'articolo 12. 6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.