Art. 14 
 
Diniego,    annullamento,    revoca,    sospensione    e     modifica
                         dell'autorizzazione 
 
  1.  Le  autorizzazioni  previste  dal  presente  decreto  non  sono
rilasciate quando le operazioni sono incompatibili con i  criteri  di
rilascio previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma  1,  e
dal presente decreto. Nei casi di incompatibilita' con i  criteri  di
cui alle lettere c) e d) dell'articolo  12  del  regolamento  duplice
uso,  il  diritto  di  accesso   ai   dati   e   documenti   detenuti
dall'Autorita' competente non e' ammesso. 
  2. Le  autorizzazioni  gia'  rilasciate  possono,  inoltre,  essere
annullate,  revocate,  sospese  o  modificate,  nel  rispetto   della
disciplina generale di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  nei
seguenti casi: 
    a) nel caso in cui non sono compatibili con i criteri di rilascio
di cui al comma 1; 
    b) qualora vengano a mancare i requisiti o non  siano  rispettate
le condizioni stabilite nel presente decreto; 
    c) qualora  l'esportatore,  l'intermediario  o  il  fornitore  di
assistenza tecnica violino le disposizioni previste  dalla  normativa
nazionale, unionale o internazionale; 
    d) nel caso in cui l'esportatore, l'intermediario o il  fornitore
di assistenza tecnica non  ottemperino  agli  obblighi  eventualmente
definiti nel provvedimento di autorizzazione; 
    e)   qualora   emergano,   successivamente    all'adozione    del
provvedimento  di  autorizzazione,   interessi   pubblici   rilevanti
meritevoli  di  tutela,  alla  luce  dei  fondamentali  interessi  di
sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia
in materia di non proliferazione. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorita'  competente  procede  al
ritiro dell'originale dell'autorizzazione in  precedenza  rilasciata.
Il   relativo   provvedimento   e'   comunicato   all'esportatore   o
all'intermediario ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  4. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea o di
quella nazionale puo' essere negato, annullato,  revocato  o  sospeso
nei confronti di un singolo esportatore qualora vengano a  mancare  i
requisiti  o  non  siano  rispettate  le  condizioni  stabilite   nel
regolamento duplice uso e nel presente decreto, ovvero  l'esportatore
interessato violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale,
unionale  o  internazionale.  Tale  provvedimento  e'  annotato   sul
relativo registro. 
  5.  Per  un  periodo  limitato  e  fino  a  tre  anni,  l'Autorita'
competente puo' negare autorizzazioni o sospendere  procedimenti  nel
caso in cui il richiedente non abbia ottemperato ad  obblighi  o  non
abbia rispettato condizioni prescrittegli in autorizzazioni  ottenute
precedentemente. 
  6. L'Autorita' competente puo' modificare elementi  non  essenziali
di un'autorizzazione gia'  rilasciata,  anche  senza  il  parere  del
Comitato.  Sono  considerati  in  ogni  caso  essenziali  i  seguenti
elementi:   oggetto;   soggetto   richiedente   nella   qualita'   di
esportatore,  intermediario  o  fornitore  di   assistenza   tecnica;
destinatario; utilizzatore finale; Paese di destinazione finale;  uso
finale. 
  7. Le disposizioni del presente  articolo,  concernenti  le  azioni
dell'Autorita'   competente   circa   il   rilascio,   il    diniego,
l'annullamento,   la   revoca,   la   sospensione   e   la   modifica
dell'autorizzazione, sono applicate anche  ai  prodotti  listati  per
effetto di misure restrittive unionali, se l'Autorita' competente  e'
a conoscenza o  ha  fondati  motivi  per  stabilire  che  gli  stessi
prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad  un
uso, ad  un  Paese  di  destinazione  o  ad  un  utilizzatore  finale
interdetti ai  sensi  dei  pertinenti  regolamenti  (UE)  concernenti
misure restrittive.