Art. 14 Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione 1. Le autorizzazioni previste dal presente decreto non sono rilasciate quando le operazioni sono incompatibili con i criteri di rilascio previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto. Nei casi di incompatibilita' con i criteri di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 12 del regolamento duplice uso, il diritto di accesso ai dati e documenti detenuti dall'Autorita' competente non e' ammesso. 2. Le autorizzazioni gia' rilasciate possono, inoltre, essere annullate, revocate, sospese o modificate, nel rispetto della disciplina generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei seguenti casi: a) nel caso in cui non sono compatibili con i criteri di rilascio di cui al comma 1; b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto; c) qualora l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica violino le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale; d) nel caso in cui l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica non ottemperino agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione; e) qualora emergano, successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione, interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione. 3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorita' competente procede al ritiro dell'originale dell'autorizzazione in precedenza rilasciata. Il relativo provvedimento e' comunicato all'esportatore o all'intermediario ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea o di quella nazionale puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso nei confronti di un singolo esportatore qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel regolamento duplice uso e nel presente decreto, ovvero l'esportatore interessato violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale. Tale provvedimento e' annotato sul relativo registro. 5. Per un periodo limitato e fino a tre anni, l'Autorita' competente puo' negare autorizzazioni o sospendere procedimenti nel caso in cui il richiedente non abbia ottemperato ad obblighi o non abbia rispettato condizioni prescrittegli in autorizzazioni ottenute precedentemente. 6. L'Autorita' competente puo' modificare elementi non essenziali di un'autorizzazione gia' rilasciata, anche senza il parere del Comitato. Sono considerati in ogni caso essenziali i seguenti elementi: oggetto; soggetto richiedente nella qualita' di esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica; destinatario; utilizzatore finale; Paese di destinazione finale; uso finale. 7. Le disposizioni del presente articolo, concernenti le azioni dell'Autorita' competente circa il rilascio, il diniego, l'annullamento, la revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, sono applicate anche ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, se l'Autorita' competente e' a conoscenza o ha fondati motivi per stabilire che gli stessi prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad un uso, ad un Paese di destinazione o ad un utilizzatore finale interdetti ai sensi dei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.