Art. 15 Trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea 1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nell'allegato IV del regolamento duplice uso e' richiesta un'autorizzazione. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa e' subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. 2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nella parte I dell'allegato IV del regolamento duplice uso puo' essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale.