Art. 18 Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso ed ai prodotti a duplice uso non listati 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro a 250.000 euro. 2. Chiunque effettua, le operazioni di cui al comma 1 in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. 3. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati, di cui ai commi 1 e 2. Quando non e' possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo e' ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. 4. L'esportatore o l'intermediario che non fornisce all'Autorita' competente le informazioni prescritte dall'articolo 9, comma 7, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 15.000 ad euro 90.000. 5. L'esportatore di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati o l'intermediario che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e, se prescritto, su registri commerciali, gli elementi previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, o che non adempie agli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 10, comma 8, o non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 17, comma 2, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla medesima sanzione e' assoggettato l'esportatore che non adempie agli obblighi di conservazione ed esibizione di cui all'articolo 11, comma 8, e all'articolo 12, comma 6.