Art. 19 
 
  Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura 
 
  1. E' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa  da
euro 25.000 a euro 250.000 chiunque effettui: 
    a)  operazioni,  diverse  da  quelle  di  cui  alla  lettera  b),
concernenti  merci   elencate   all'allegato   II   del   regolamento
antitortura in violazione dei divieti previsti dagli articoli  3,  4,
4-bis,  4-ter,  4-quater,  4-quinquies  e  4-sexies  del  regolamento
medesimo; 
    b) operazioni di esportazione, importazione o transito  di  merci
elencate nell'allegato  II  del  regolamento  antitortura,  nei  casi
previsti,   rispettivamente,   dall'articolo    3,    paragrafo    2,
dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 4-bis, paragrafo 2, del
regolamento antitortura, senza la prescritta  autorizzazione,  ovvero
con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni  o  documentazioni
false; 
    c) operazioni di transito di merci elencate negli allegati III  e
III-bis del regolamento antitortura in violazione dei divieti di  cui
agli articoli 6-bis e 7-quinquies del regolamento medesimo; 
    d) operazioni di esportazione di merci  elencate  negli  allegati
III e III-bis del regolamento antitortura, ovvero presta  servizi  di
intermediazione  o  di  assistenza  tecnica  concernenti   le   merci
medesime, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione
ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false. 
  2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b)  e
d),  in  difformita'  dagli  obblighi   prescritti   dalla   relativa
autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro  anni  o
con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000. 
  3. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono  o
furono destinate a commettere i reati, di cui ai commi 1 e 2.  Quando
non e' possibile disporre la confisca delle  cose  di  cui  al  primo
periodo e' ordinata la  confisca  di  beni,  di  cui  il  reo  ha  la
disponibilita', per un valore corrispondente al prezzo o al  profitto
del reato. 
  4. Chiunque effettui le operazioni di cui al comma 1, lettere b)  e
d), e' punito con la sanzione amministrativa da euro  15.000  a  euro
90.000 quando: 
    a) omette di comunicare le variazioni delle  informazioni  e  dei
dati intervenute dopo la presentazione della domanda; 
    b)  non  adempie  agli   obblighi   di   conservazione   previsti
dall'articolo 10, comma 8; 
    c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a
norma dell'articolo 10, comma 8, e dall'articolo 17, comma 2. 
  5. Alla stessa sanzione di cui al comma  4  soggiace  l'esportatore
che non adempie agli obblighi di conservazione ed esibizione  di  cui
all'articolo 12, comma 6.