Art. 19 Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura 1. E' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque effettui: a) operazioni, diverse da quelle di cui alla lettera b), concernenti merci elencate all'allegato II del regolamento antitortura in violazione dei divieti previsti dagli articoli 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del regolamento medesimo; b) operazioni di esportazione, importazione o transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento antitortura, nei casi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 4-bis, paragrafo 2, del regolamento antitortura, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false; c) operazioni di transito di merci elencate negli allegati III e III-bis del regolamento antitortura in violazione dei divieti di cui agli articoli 6-bis e 7-quinquies del regolamento medesimo; d) operazioni di esportazione di merci elencate negli allegati III e III-bis del regolamento antitortura, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti le merci medesime, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false. 2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000. 3. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati, di cui ai commi 1 e 2. Quando non e' possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo e' ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. 4. Chiunque effettui le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), e' punito con la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando: a) omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda; b) non adempie agli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 10, comma 8; c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 10, comma 8, e dall'articolo 17, comma 2. 5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non adempie agli obblighi di conservazione ed esibizione di cui all'articolo 12, comma 6.