Art. 2 Definizioni 1. Oltre alle definizioni contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, nonche' sulla base di quanto previsto dalla normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini del presente decreto valgono le definizioni seguenti: a) per «regolamento duplice uso» s'intende il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; b) per «regolamento antitortura» s'intende il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; c) per «regolamenti (UE) concernenti misure restrittive» s'intendono le misure adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale; d) «per azione comune» s'intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari; e) per «prodotti a duplice uso» s'intendono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare di cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento duplice uso ed elencati nell'allegato I del medesimo regolamento; f) per «prodotti a duplice uso non listati» s'intendono quei prodotti, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare; g) per «merci soggette al regolamento antitortura» s'intendono le merci elencate negli allegati II, III e III-bis del regolamento antitortura; h) per «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle attivita' il cui commercio con determinati Paesi terzi e' controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive; i) per «non proliferazione» s'intende l'attivita' volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual use, nonche' di tecnologie e know-how; l) per «tecnologie o software di pubblico dominio» s'intendono le tecnologie o i software disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione; m) per «ricerca scientifica di base» s'intendono quei lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici; n) per «assistenza tecnica» s'intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che puo' assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i prodotti controllati ai sensi del presente decreto.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 952/2013, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 428/2009, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1236/2005, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi dell'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC, si veda nelle note alle premesse.