Art. 20 Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive e' punito con la reclusione da 2 a 6 anni. 2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. 3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 2 in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. 4. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui ai commi 1 e 2. Quando non e' possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo e' ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.