Art. 21 
 
Sanzioni relative  all'assistenza  tecnica  riguardante  taluni  fini
                              militari 
 
  1. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo  16,  comma
1, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con  la  multa  da
25.000 a 250.000 euro. 
  2. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo  16,  comma
2, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con  la  multa
da 15.000 a 150.000 euro.