Art. 21 Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari 1. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 1, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro. 2. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 2, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.