Art. 22 
 
                  Obbligo di comunicazione da parte 
                     dell'Autorita' giudiziaria 
 
  1. L'Autorita' giudiziaria che procede per i reati  previsti  dagli
articoli 18, 19, 20 e 21 ne da' immediata comunicazione all'Autorita'
competente  ai  fini  dell'adozione  degli  eventuali   provvedimenti
amministrativi.