Art. 22 Obbligo di comunicazione da parte dell'Autorita' giudiziaria 1. L'Autorita' giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 21 ne da' immediata comunicazione all'Autorita' competente ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.