Art. 4 Autorita' competente 1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale - e' l'Autorita' competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. L'Autorita' competente rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. 3. L'Autorita' competente riceve dai Servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non proliferazione e comunica agli stessi eventuali informazioni utili al riguardo.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti normativi della legge 3 agosto 2007, n. 124 si veda nelle note alle premesse.