Art. 5 Comitato consultivo 1. Presso l'Autorita' competente e' istituito un Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. 2. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni individuali nei casi previsti dal presente decreto. Il termine predetto e' prorogato di ulteriori novanta giorni, qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. 3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed e' composto dal direttore generale competente per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico. 4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza nei regimi di controllo dei prodotti a duplice uso. I componenti del Comitato e gli esperti, ai quali non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ne' rimborsi spese, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'Autorita' competente, in sede di rilascio della Licenza Zero di cui all'articolo 8 ed in caso di istruttorie che richiedono adeguate professionalita' tecnico-scientifiche non rinvenibili nei quadri dell'Autorita', puo' avvalersi di tali esperti per una valutazione tecnica preliminare dei prodotti a duplice uso. 5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede dell'Autorita' competente che ne cura la segreteria e predispone il risultato dell'istruttoria effettuata sulle istanze di autorizzazione per il relativo parere del Comitato. 6. Il Comitato e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti ed e' rinnovato ogni cinque anni. 7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le altre amministrazioni di cui al comma 3, sono disciplinate le modalita' di funzionamento del Comitato.