Art. 6 
 
                 Trasferimento in forma intangibile 
 
  1. I progetti, il design, le formule, il software e la  tecnologia,
a  qualsiasi  titolo   riferibili   alla   progettazione,   sviluppo,
produzione o utilizzazione  di  prodotti  controllati  ai  sensi  del
presente decreto, non possono in nessun caso  costituire  oggetto  di
trasmissione  in  via  telematica,  ovvero  attraverso  altri   mezzi
elettronici, telefax, posta elettronica o telefono, a persone fisiche
e giuridiche  al  di  fuori  dell'Unione  europea,  senza  preventiva
autorizzazione ai sensi del presente decreto. A tal fine  s'intendono
soggetti al di fuori dell'Unione europea anche le persone  fisiche  e
giuridiche  temporaneamente  domiciliate  o  ubicate  nel  territorio
dell'Unione europea. 
  2. Tra le modalita' di trasferimento intangibile di cui al comma  1
rientra  anche  l'accesso  ai  server   e   la   condivisione   delle
informazioni. Al riguardo, gli  esportatori,  gli  intermediari  e  i
fornitori  di  assistenza  tecnica,  che  intendono  utilizzare  tale
modalita' di trasferimento dei dati,  devono  adottare  procedure  di
accesso sicure e tracciabili,  nonche'  un  sistema  di  reportistica
degli accessi, al fine di  consentire  eventuali  verifiche,  sia  in
corso d'opera che a posteriori, da parte dell'Autorita' competente. 
  3.  Non  e'  sottoposta  ad  autorizzazione  preventiva   la   mera
pubblicizzazione a scopo commerciale dei prodotti di cui al comma  1,
che non comprenda  la  divulgazione  delle  caratteristiche  tecniche
intrinseche del materiale.