Art. 8 
 
                     Procedimento autorizzativo 
 
  1. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dai  regolamenti  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  e  dal  presente  decreto,   l'Autorita'
competente rilascia, a seconda dei casi,  le  seguenti  tipologie  di
autorizzazione: 
    a) autorizzazione specifica individuale; 
    b) autorizzazione globale individuale; 
    c) autorizzazione generale dell'Unione europea; 
    d) autorizzazione generale nazionale. 
  2. Per prestare servizi d'intermediazione  relativi  a  prodotti  a
duplice  uso  e  merci  soggette  al  regolamento   antitortura,   e'
necessaria    un'autorizzazione    specifica    individuale.     Tale
autorizzazione e' rilasciata nei limiti e alle  condizioni  stabiliti
dai regolamenti  di  cui  all'articolo1,  comma  1,  e  dal  presente
decreto, ad un singolo intermediario, per una  determinata  quantita'
di prodotti specifici circolante tra due o piu' Paesi terzi. 
  3. Per esportare prodotti listati per effetto di misure restrittive
unionali,  ovvero  prestare  assistenza  tecnica  collegata  a   tali
prodotti,  salvo  che  non  siano   previsti   divieti,   l'Autorita'
competente, nei limiti e alle condizioni di cui ai  regolamenti  (UE)
concernenti misure restrittive, rilascia un'autorizzazione  specifica
individuale. 
  4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e
3,  l'esportatore,  l'intermediario  o  il  fornitore  di  assistenza
tecnica interessati devono presentare all'Autorita' competente idonea
istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalita'
e procedure previste dal presente decreto. 
  5. L'Autorita' competente, se del caso, puo' rilasciare all'impresa
che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata Licenza
Zero, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di  una
determinata merce. 
  6.  L'Autorita'  competente  ha  il   dovere   di   concludere   il
procedimento     amministrativo     volto     all'ottenimento      di
un'autorizzazione mediante l'adozione di un  provvedimento  espresso,
entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. 
  7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al comma  1,  lettere
a) e b), abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati, le
stesse  sono  subordinate  al  parere  vincolante  del   Dipartimento
informazioni per la sicurezza. Le autorizzazioni generali di  cui  al
comma 1, lettere c) e d), non possono avere ad  oggetto  materiali  o
informazioni classificati.