Art. 8 Procedimento autorizzativo 1. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto, l'Autorita' competente rilascia, a seconda dei casi, le seguenti tipologie di autorizzazione: a) autorizzazione specifica individuale; b) autorizzazione globale individuale; c) autorizzazione generale dell'Unione europea; d) autorizzazione generale nazionale. 2. Per prestare servizi d'intermediazione relativi a prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento antitortura, e' necessaria un'autorizzazione specifica individuale. Tale autorizzazione e' rilasciata nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo1, comma 1, e dal presente decreto, ad un singolo intermediario, per una determinata quantita' di prodotti specifici circolante tra due o piu' Paesi terzi. 3. Per esportare prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero prestare assistenza tecnica collegata a tali prodotti, salvo che non siano previsti divieti, l'Autorita' competente, nei limiti e alle condizioni di cui ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive, rilascia un'autorizzazione specifica individuale. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica interessati devono presentare all'Autorita' competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalita' e procedure previste dal presente decreto. 5. L'Autorita' competente, se del caso, puo' rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata Licenza Zero, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce. 6. L'Autorita' competente ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un'autorizzazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. 7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati, le stesse sono subordinate al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. Le autorizzazioni generali di cui al comma 1, lettere c) e d), non possono avere ad oggetto materiali o informazioni classificati.