Art. 9 Clausola onnicomprensiva mirata «catch all» 1. L'Autorita' competente subordina al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento duplice uso, nonche' di quanto disposto dal presente decreto. L'Autorita' competente puo' altresi' vietare o subordinare ad autorizzazione l'esportazione dei prodotti di cui al primo periodo per i motivi previsti dall'articolo 8 del regolamento duplice uso. 2. Ai fini di cui sopra, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale intendimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonche' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, nonche' dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La richiesta e' inviata all'Autorita' competente e comunicata alle altre amministrazioni interessate. 4. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa e' subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. 5. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle amministrazioni interessate, entro dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorita' competente indice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, una riunione interministeriale per il loro esame. Qualora all'esito della riunione venga confermato che l'esportazione o la prestazione di servizi di intermediazione e' da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale decisione all'esportatore o all'intermediario, dandone contestuale notizia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate. 6. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle predette amministrazioni, l'Autorita' competente comunica tempestivamente all'esportatore o all'intermediario la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione o intermediazione, dandone contestuale informazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate. 7. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del regolamento duplice uso, qualora l'esportatore venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che i prodotti a duplice uso non listati che intende esportare sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento duplice uso, e' tenuto ad informarne l'Autorita' competente, producendo tutta la documentazione necessaria. Al medesimo obbligo di informativa, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del predetto regolamento, e' tenuto anche l'intermediario che venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che i servizi di intermediazione prestati siano riferiti ai prodotti a duplice uso e ai prodotti a duplice uso non listati, destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento duplice uso. 8. L'Autorita' competente, valutate le informazioni fornite ed esaminata la documentazione presentata, ove non ritenga infondata l'informativa dell'esportatore o dell'intermediario di cui al comma 7, comunica la stessa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonche' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attivando la procedura di cui ai commi da 2 a 6. Ai fini autorizzativi di cui al presente articolo, l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare all'Autorita' competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalita' e procedure di cui all'articolo 10.