Art. 10 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera e), concorrono: 
    a) le risorse di cui all'articolo 1, comma  640,  primo  periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma  140,  della
legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  destinate  ai  programmi  per  la
mobilita' sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017; 
    c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento  dei
programmi  operativi  finanziati   dai   fondi   strutturali   e   di
investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito  di
applicazione della presente legge,  nonche'  le  risorse  individuate
dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci; 
    d)  gli  eventuali  proventi  di  sponsorizzazioni  da  parte  di
soggetti privati, nonche' i lasciti, le donazioni  e  altri  atti  di
liberalita' finalizzati al finanziamento della mobilita' ciclistica. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  640,  della  citata
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note all'art.
          3. 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  140,  della  citata
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note all'art.
          3.