Art. 11 
 
            Relazione annuale sulla mobilita' ciclistica 
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta  entro
il 30 giugno di ogni anno alle Camere una relazione  sullo  stato  di
attuazione della presente legge e della legge  19  ottobre  1998,  n.
366, nella quale in particolare indica: 
    a) l'entita'  delle  risorse  finanziarie  stanziate  e  spese  a
livello locale, regionale, nazionale e  dell'Unione  europea  per  la
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge; 
    b)  il  numero  e  la  qualita'  degli  interventi  finanziati  e
realizzati con le risorse di cui alla lettera a); 
    c)  lo  stato  di  attuazione  della  Rete  ciclabile   nazionale
«Bicitalia» e  il  cronoprogramma  degli  interventi  previsti  dalla
programmazione nazionale; 
    d)  i  risultati  conseguiti  nell'incremento   della   mobilita'
ciclistica  nei  centri  urbani,   nella   riduzione   del   traffico
automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni
agli utenti della strada, nonche' nel rafforzamento  della  sicurezza
della mobilita' ciclistica; 
    e)  lo  stato  di  attuazione  dell'integrazione  modale  tra  la
bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale; 
    f)  la  partecipazione  a  progetti  e  a  programmi  dell'Unione
europea; 
    g) un'analisi comparata con le  iniziative  assunte  negli  altri
Paesi membri dell'Unione europea. 
  2. Entro il 1º aprile di ciascun anno, le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione  degli
interventi previsti  dalla  presente  legge,  sulla  loro  efficacia,
sull'impatto  sui  cittadini  e  sulla  societa',   sugli   obiettivi
conseguiti e sulle misure  da  adottare  per  migliorare  l'efficacia
degli  interventi  previsti  dal  piano  regionale  della   mobilita'
ciclistica nel rispettivo territorio. 
  3. La relazione di cui al comma 1 e' pubblicata nel  sito  internet
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  in
formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a)  del  comma  3
dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  4.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione delle disposizioni  contenute  nel  presente  articolo
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 11: 
              - La legge 19  ottobre  1998,  n.  366  (Norme  per  il
          finanziamento della  mobilita'  ciclistica)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1998, n. 248. 
              - Si riporta l'art. 68, comma 3 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  68  (Analisi  comparativa  delle  soluzioni).  -
          (Omissis). 
              3. Agli effetti del presente Codice si intende per: 
                a) formato dei dati di tipo  aperto,  un  formato  di
          dati reso pubblico,  documentato  esaustivamente  e  neutro
          rispetto  agli  strumenti  tecnologici  necessari  per   la
          fruizione dei dati stessi; 
                b) dati di tipo aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
                  1)  sono  disponibili  secondo  i  termini  di  una
          licenza che ne permetta l'utilizzo da  parte  di  chiunque,
          anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
                  2)  sono  accessibili  attraverso   le   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
                  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso
          le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione,  salvo  i  casi  previsti
          dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
          e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al
          medesimo articolo. 
              (Omissis).».