Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) «ciclovia»: un  itinerario  che  consenta  il  transito  delle
biciclette  nelle  due  direzioni,  dotato  di  diversi  livelli   di
protezione determinati  da  provvedimenti  o  da  infrastrutture  che
rendono la percorrenza ciclistica piu' agevole e sicura; 
    b)  «rete  cicloviaria»:  l'insieme  di  diverse  ciclovie  o  di
segmenti di ciclovie raccordati  tra  loro,  descritti,  segnalati  e
legittimamente  percorribili  dal   ciclista   senza   soluzione   di
continuita'; 
    c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o  strada  ciclabile
in  sede  propria  sulla  quale  non  e'   consentito   il   traffico
motorizzato; 
    d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e
zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche  senza
particolari  caratteristiche  costruttive,   dove   e'   ammessa   la
circolazione delle biciclette; 
    e) «strada  senza  traffico»:  strada  con  traffico  motorizzato
inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base
annua; 
    f) «strada a basso traffico»:  strada  con  traffico  motorizzato
inferiore alla media di cinquecento veicoli al  giorno  calcolata  su
base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora; 
    g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al  limite
di velocita'  di  30  chilometri  orari  o  a  un  limite  inferiore,
segnalata con le modalita' stabilite dall'articolo 135, comma 14, del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495; e' considerata «strada  30»  anche  la  strada
extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a  tre  metri
riservata ai veicoli non a  motore,  eccetto  quelli  autorizzati,  e
sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari. 
  2. Con riferimento  ai  parametri  di  traffico  e  sicurezza  sono
qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono  una  o  piu'
delle seguenti categorie: 
    a) le piste o corsie ciclabili, come  definite  dall'articolo  3,
comma 1, numero 39), del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495; 
    b) gli itinerari ciclopedonali, come  definiti  dall'articolo  2,
comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    c) le vie verdi ciclabili; 
    d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura; 
    e) le strade senza traffico e a basso traffico; 
    f) le strade 30; 
    g) le aree pedonali, come  definite  dall'articolo  3,  comma  1,
numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285; 
    h) le zone a traffico limitato, come  definite  dall'articolo  3,
comma 1, numero 54), del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    i) le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma  1,
numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 135, comma 14, del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
          1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
          nuovo codice della strada): 
              «Art. 135 (Segnali utili per la guida). - (Omissis). 
              14. Il segnale zona a traffico limitato (fig. II.322/a)
          indica  l'inizio  dell'area   in   cui   l'accesso   e   la
          circolazione  sono  limitati  nel  tempo  o  a  particolari
          categorie di veicoli. All'uscita  viene  posto  il  segnale
          fine zona a  traffico  limitato  (fig.  II.322/b).  Con  lo
          stesso  segnale  sono  indicate  le  zone  di   particolare
          rilevanza urbanistica di  cui  all'art.  7,  comma  8,  del
          codice.  Il  segnale  ZONA  A  VELOCITA'   LIMITATA   (fig.
          II.323/a) indica l'inizio di un'area  nella  quale  non  e'
          consentito superare la  velocita'  indicata  nel  cartello.
          All'uscita viene posto il segnale  FINE  ZONA  A  VELOCITA'
          LIMITATA (fig. II.323/b). 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 3, comma 1, numero 39), di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              «Art. 3 (Definizioni stradali  e  di  traffico).  -  In
          vigore dal 13 agosto 2003 1. Ai fini delle  presenti  norme
          le denominazioni stradali e di traffico  hanno  i  seguenti
          significati: 
              (Omissis). 
              39) Pista ciclabile: parte longitudinale della  strada,
          opportunamente delimitata, riservata alla circolazione  dei
          velocipedi. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  140,  comma   7,   del   citato
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: 
              «Art. 140 (Strisce di corsia). - (Omissis). 
              7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi
          in elevazione sulla  pavimentazione,  sono  separate  dalle
          corsie di marcia mediante due strisce continue  affiancate,
          una bianca di 12 cm di larghezza ed una  gialla  di  30  cm
          distanziate tra loro di 12  cm;  la  striscia  gialla  deve
          essere  posta  sul  lato  della   pista   ciclabile   (fig.
          II.427/b).». 
              - Si riporta l'art. 2, comma 3, lettera F-bis,  di  cui
          al citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade). -
          In vigore dal 9 ottobre 2010 1. Ai  fini  dell'applicazione
          delle norme  del  presente  codice  si  definisce  "strada"
          l'area ad uso  pubblico  destinata  alla  circolazione  dei
          pedoni, dei veicoli e degli animali. 
              2. Le strade  sono  classificate,  riguardo  alle  loro
          caratteristiche costruttive,  tecniche  e  funzionali,  nei
          seguenti tipi: 
                A - Autostrade; 
                B - Strade extraurbane principali; 
                C - Strade extraurbane secondarie; 
                D - Strade urbane di scorrimento; 
                E - Strade urbane di quartiere; 
                F - Strade locali; 
                F-bis - Itinerari ciclopedonali. 
              3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
          caratteristiche minime: 
              (Omissis). 
              F-bis  -  Itinerario  ciclopedonale:   strada   locale,
          urbana, extraurbana o vicinale,  destinata  prevalentemente
          alla percorrenza pedonale e ciclabile e  caratterizzata  da
          una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole  della
          strada. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 3, comma 1, numeri 2), 54) e 58) di
          cui al citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «Art. 3 (Definizioni stradali  e  di  traffico).  -  In
          vigore dal 13 agosto 2003 1. Ai fini delle  presenti  norme
          le denominazioni stradali e di traffico  hanno  i  seguenti
          significati: 
              (Omissis). 
              2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
          veicoli,  salvo  quelli  in  servizio   di   emergenza,   i
          velocipedi e i veicoli al servizio di persone con  limitate
          o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
          i veicoli ad emissioni zero  aventi  ingombro  e  velocita'
          tali  da  poter  essere  assimilati   ai   velocipedi.   In
          particolari  situazioni  i   comuni   possono   introdurre,
          attraverso  apposita  segnalazione,  ulteriori  restrizioni
          alla circolazione su aree pedonali. 
              (Omissis). 
              54) Zona a traffico limitato: area in cui  l'accesso  e
          la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
          o a particolari categorie di utenti e di veicoli. 
              (Omissis). 
              58)  Zona  residenziale:  zona  urbana  in  cui  vigono
          particolari regole di circolazione a protezione dei  pedoni
          e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di  accesso  dagli
          appositi segnali di inizio e di fine. 
              (Omissis).».