Art. 5 
 
             Piani regionali della mobilita' ciclistica 
 
  1. Per il conseguimento delle finalita' di cui  all'articolo  1  le
regioni, nell'ambito delle proprie  competenze  e  nel  rispetto  del
quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e  dei
suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano  con  cadenza
triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti  e  della
logistica e con il Piano nazionale  della  mobilita'  ciclistica,  il
piano regionale della mobilita' ciclistica. Il piano regionale  della
mobilita'  ciclistica  individua  gli  interventi  da  adottare   per
promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per  le
esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative  nel
territorio regionale  e  per  conseguire  le  altre  finalita'  della
presente legge. 
  2.  Il  piano  regionale  della  mobilita'  ciclistica   disciplina
l'intero sistema ciclabile regionale ed e'  redatto  sulla  base  dei
piani urbani della mobilita' sostenibile e dei relativi  programmi  e
progetti  presentati  dai  comuni  e  dalle   citta'   metropolitane,
assumendo e valorizzando, quali dorsali  delle  reti,  gli  itinerari
della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale  della
mobilita' ciclistica definisce: 
    a) la rete ciclabile regionale, che e'  individuata  in  coerenza
con la Rete ciclabile  nazionale  «Bicitalia»  ed  e'  caratterizzata
dall'integrazione e interconnessione  con  le  reti  infrastrutturali
regionali a supporto delle altre modalita' di trasporto; 
    b) la puntuale individuazione delle  ciclovie  che  ricadono  nel
territorio  regionale  incluse   nella   Rete   ciclabile   nazionale
«Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica  della
suddetta Rete «Bicitalia»; 
    c) nell'ambito della rete di cui alla lettera a),  gli  itinerari
nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza  e  alla  fruizione  di
sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e  dei  corsi
d'acqua nonche' dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone
di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale; 
    d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi
di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di  livello
provinciale, regionale e nazionale; 
    e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e
i servizi per i ciclisti,  con  particolare  attenzione  ai  percorsi
extraurbani; 
    f)  gli  indirizzi  relativi  alla  predisposizione  delle   reti
ciclabili  urbane  ed  extraurbane,  delle  aree   di   sosta   delle
biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza  dei  pedoni  e
dei ciclisti, nonche' gli interventi necessari a favorire l'uso della
bicicletta nelle aree urbane; 
    g) la procedura  di  recepimento  degli  indirizzi  di  cui  alla
lettera  f)  negli  strumenti  di   pianificazione   territoriale   e
urbanistica,  nei  regolamenti  edilizi   e   negli   interventi   di
costruzione  o   ristrutturazione   degli   edifici   pubblici,   con
particolare riferimento a quelli scolastici; 
    h)  l'eventuale  realizzazione  di   azioni   di   comunicazione,
educazione e  formazione  per  la  promozione  degli  spostamenti  in
bicicletta e del  trasporto  integrato  tra  biciclette  e  mezzi  di
trasporto pubblico. 
  3.  Per  promuovere  la  fruizione   dei   servizi   di   trasporto
intermodali, le regioni e gli enti locali  possono  stipulare,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi con i gestori
del  trasporto  pubblico  regionale  e  locale   e   delle   relative
infrastrutture, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole
nei contratti di servizio e di programma, per  rimuovere  ostacoli  e
barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire  l'accessibilita'
in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie,  scali  fluviali  e
lacustri, porti e aeroporti e  fornire  adeguata  segnalazione  degli
appositi percorsi e delle modalita' di accesso ai mezzi di  trasporto
pubblico, anche con riguardo  alla  possibilita'  di  trasportare  la
bicicletta sugli altri mezzi di trasporto. 
  4. Nel piano regionale della  mobilita'  ciclistica  sono  altresi'
definiti gli obiettivi programmatici concernenti la  realizzazione  e
la gestione della rete regionale di percorribilita'  ciclistica  e  i
relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi
dell'articolo  3,  comma  3,  lettera  e),  e  dei   suoi   eventuali
aggiornamenti. 
  5. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e'  approvato  con
deliberazione  della  regione  ed  e'  inviato,  entro  dieci  giorni
dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In sede di prima  attuazione  della  presente  legge  il  termine  di
approvazione  del  piano  regionale  della  mobilita'  ciclistica  e'
stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di  approvazione  del
Piano generale della mobilita'  ciclistica  di  cui  all'articolo  2,
comma 1. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e'  pubblicato
nel sito internet istituzionale dell'ente.