Art. 6 Biciplan 1. I comuni non facenti parte di citta' metropolitane e le citta' metropolitane predispongono e adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, i piani urbani della mobilita' ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti. 2. I biciplan definiscono: a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale destinata all'attraversamento e al collegamento tra le parti della citta' lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonche' gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture; b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati; c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della citta', le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere a) e b); d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati; e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorita' ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato; f) gli interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della rete stradale piu' pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali; g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della citta' metropolitana, nel triennio di riferimento, relativamente all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilita' ciclistica e alla ripartizione modale; h) eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; i) gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione della mobilita' ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale; l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti; m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette; n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimita' degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonche' in prossimita' dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing); o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette; p) eventuali attivita' di promozione e di educazione alla mobilita' sostenibile; q) il programma finanziario triennale di attuazione degli interventi definiti dal piano stesso nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti. 3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. 4. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1.