Art. 6 
 
                              Biciplan 
 
  1. I comuni non facenti parte di citta' metropolitane e  le  citta'
metropolitane predispongono  e  adottano,  nel  rispetto  del  quadro
finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e
dei suoi eventuali aggiornamenti,  i  piani  urbani  della  mobilita'
ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore  dei  piani
urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli
obiettivi,  le  strategie  e  le  azioni  necessari  a  promuovere  e
intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia  per
le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative e
a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan  sono
pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet  istituzionali
dei rispettivi enti. 
  2. I biciplan definiscono: 
    a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle  ciclovie
del  territorio   comunale   destinata   all'attraversamento   e   al
collegamento tra le parti della citta' lungo le principali direttrici
di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonche' gli
obiettivi  programmatici  concernenti  la   realizzazione   di   tali
infrastrutture; 
    b) la rete secondaria  dei  percorsi  ciclabili  all'interno  dei
quartieri e dei centri abitati; 
    c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a  connettere  le
aree verdi e i parchi della citta', le aree rurali e le aste fluviali
del territorio comunale e le stesse con le reti di cui  alle  lettere
a) e b); 
    d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle
lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei  piani  di  settore
sovraordinati; 
    e) il raccordo tra  le  reti  e  gli  interventi  definiti  nelle
lettere  precedenti  e  le  zone  a  priorita'  ciclabile,  le  isole
ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le
zone a traffico limitato; 
    f) gli interventi che possono essere  realizzati  sui  principali
nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui  punti  della
rete stradale piu' pericolosi per i pedoni e i ciclisti e  sui  punti
di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali; 
    g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o  della
citta' metropolitana,  nel  triennio  di  riferimento,  relativamente
all'uso della bicicletta come  mezzo  di  trasporto,  alla  sicurezza
della mobilita' ciclistica e alla ripartizione modale; 
    h) eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta  negli
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; 
    i) gli interventi finalizzati  a  favorire  l'integrazione  della
mobilita' ciclistica con i  servizi  di  trasporto  pubblico  urbano,
regionale e nazionale; 
    l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti; 
    m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette; 
    n) eventuali azioni utili a estendere gli  spazi  destinati  alla
sosta delle biciclette prioritariamente in prossimita' degli  edifici
scolastici e di  quelli  adibiti  a  pubbliche  funzioni  nonche'  in
prossimita' dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere
l'utilizzo   di   servizi   di    condivisione    delle    biciclette
(bike-sharing); 
    o) le tipologie di servizi di trasporto di merci  o  persone  che
possono essere effettuati con velocipedi e biciclette; 
    p)  eventuali  attivita'  di  promozione  e  di  educazione  alla
mobilita' sostenibile; 
    q)  il  programma  finanziario  triennale  di  attuazione   degli
interventi  definiti  dal  piano  stesso  nel  rispetto  del   quadro
finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e),  e  dei  suoi
eventuali aggiornamenti. 
  3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1  costituiscono
atti di indirizzo per la programmazione pluriennale  delle  opere  di
competenza dei rispettivi enti. 
  4. Gli enti  interessati  assicurano  la  coerenza  degli  atti  di
pianificazione  territoriale  e  urbanistica  con  gli  strumenti  di
pianificazione di cui al comma 1.