Art. 8 
 
                Disposizioni particolari per i comuni 
 
  1. I comuni possono prevedere,  in  prossimita'  di  aeroporti,  di
stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di
stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali  e  lacustri,  ove
presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di  centri  per  il
deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e  l'eventuale
servizio di noleggio. 
  2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui  al  comma  1,  i
comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono la
sosta di veicoli, le strutture destinate a  parcheggio,  le  stazioni
ferroviarie, metropolitane o automobilistiche o le stazioni di  mezzi
di trasporto marittimo, fluviale e lacustre, ove presenti. 
  3. La gestione delle velostazioni di cui al  comma  1  puo'  essere
affidata ai soggetti di cui al comma 2, alle aziende di gestione  dei
servizi di trasporto pubblico, a cooperative sociali e di  servizi  o
ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica
conformi alla normativa vigente. 
  4. I comuni prevedono nei regolamenti  edilizi  misure  finalizzate
alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per  il  deposito  di
biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita' terziarie
o produttive e nelle strutture pubbliche. 
  5. In sede di  attuazione  degli  strumenti  urbanistici  i  comuni
stabiliscono i parametri di dotazione di  stalli  per  le  biciclette
destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.